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Cos’è la SCIA e come si presenta? Ecco 5 cose che devi sapere

Quello della SCIA è un argomento di fondamentale importanza per chiunque voglia dare inizio ad un’impresa, ovvero modificare o terminare tale attività di impresa.

SCIA è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Introdotta dalla legge 241/90 all’articolo 19, tale dichiarazione permette all’imprenditore di iniziare i lavori d’impresa senza attendere le tempistiche di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli enti della Pubblica Amministrazione.

Cos’è la SCIA e come presentarla

cos'è la SCIA

La novità più importante dell’introduzione della SCIA, quindi, è senza dubbio il fatto che permette di cominciare subito una certa attività (o di modificarla, o di cessarla, come abbiamo accennato): appena si ha presentato tutta la documentazione necessaria, che vedremo, è possibile cominciare con le attività stesse.

Questo si traduce senza dubbio in un notevole risparmio di tempo e anche di denaro, molto utile per chi voglia dare inizio il prima possibile alla sua attività di impresa.

La SCIA è stato quindi un importante provvedimento di semplificazione.

Ma come si presenta la SCIA?

Esistono adempimenti prodromici e necessari alla sua presentazione?

Vediamo tutti questi aspetti uno per uno.

Quando si utilizza la SCIA

L’articolo 19 della legge 241/90, che disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, non dà un’elencazione di quali siano gli interventi esperibili per mezzo della SCIA.

In ogni caso si è giunto alla conclusione che è possibile utilizzare la SCIA per i seguenti interventi:

Interventi di restauro e di risanamento conservativo,

Interventi di manutenzione straordinaria, per mezzo di interventi strutturali, aumento delle unità dell’immobile, ecc.

Ristrutturazione cosiddetta “leggera”, cioè che non comporta modifiche del volume dell’immobile, delle superfici o mutamento della destinazione del bene,

Per tutti gli interventi per i quali sia autorizzata da norme del luogo (ad esempio: costruzione di parcheggi, interventi di consolidamento di edifici storici, ecc.).

Commercio al dettaglio,

attività ricettive come alberghi, residenze, casa per le ferie;

attività di somministrazione di alimenti e bevande;

attività di acconciatore e di estetista e via dicendo.

Non si utilizza la SCIA, ed è obbligatorio continuare ad utilizzare la DIA (Denuncia di Inizio Attività) per tutte le attività che prevedono la DIA onerosa, cioè dietro pagamento. Come accade, ad esempio, nel caso di nuove costruzioni.

Non sono invece tenuti alla presentazione della SCIA quei piccoli laboratori artigianali, che non contino più di tre lavoratori all’interno, che:

non producano scarichi idrici

non producano rifiuti speciali

non producano inquinamento acustico

non producano emissioni.

Cosa bisogna fare prima di presentare la SCIA

Prima di dare inizio alla SCIA, è necessario controllare se effettivamente l’intervento sia realizzabile e se sia incluso in quelli per i quali è prevista solo la presentazione della SCIA.

E’ quindi necessario munirsi di un tecnico per valutare la realizzabilità dell’intervento, e quindi procurarsi anche la documentazione completa per realizzare i lavori. In questo modo, una volta giunto il momento di presentare la SCIA, si avranno a portata di mani tutti i documenti necessari.

La presentazione della SCIA: come avviene

Una volta munitosi di tutti i documenti necessari è giunto il momento di presentare la SCIA allo sportello Unico dell’Edilizia della propria città.

I documenti che devono essere presentati con la SCIA sono diversi a seconda del luogo dove si abita, o potrebbero esserlo.

E’ bene consultare quindi sul sito del proprio comune di residenza se sono previsti particolari adempimenti. In linea generale, però, vengono richiesti nell’autocertificazione della SCIA:

i dati necessari per identificare l’impresa,

il certificato di conformità edilizia e agibilità,

tutte le autorizzazioni previsti dalla legge nel settore: esse possono essere richieste contestualmente alla presentazione (e allora si parla di SCIA differita) ovvero ce le si può procurare prima della presentazione.

La SCIA ha un costo che consiste di solito nel versamento dei diritti di segreteria e dell’eventuale contributo di costruzione.

La SCIA può essere presentata anche in via telematica, anche in questo caso le modalità di presentazione possono variare da zona a zona e si coniglia di consultare il sito del comune dove si abita.

Il modello di autocertificazione da compilare varia anche a seconda del tipo di intervento posto concretamente in essere. Si parla quindi di due modelli di SCIA:

il modello A, che fa riferimento all’inizio, alle modifiche (ampliamento o trasferimento) di un’attività;

il modello B, per subingresso o cambio della ragione sociale, sospensione dell’attività, cessazione della stessa.

Irregolarità dopo la presentazione della SCIA e SCIA “in sanatoria”

Cosa fare dopo la presentazione della SCIA? Dal giorno stesso della presentazione in Comune è possibile cominciare i lavori.

Ma attenzione: la Pubblica Amministrazione ha il dovere di effettuare il controllo sulla regolarità della autocertificazione, del certificato di regolarità e delle autorizzazioni prodotte.

La Pubblica Amministrazione ha quindi il dovere di effettuare il controllo in questione entro 60 giorni. Se rileva delle inadempienze in questo termine, può ordinare l’interruzione dei lavori affinché l’imprenditore provveda a sanare le problematiche emerse.

Se sono trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA, la Pubblica Amministrazione potrà intervenire e fermare l’attività solamente nel caso di pericolo di danni per la salute, l’ambiente, il patrimonio culturale e in caso di minaccia per la pubblica sicurezza.

La SCIA può anche essere usata per sanare degli immobili non regolari, e si parla in questo caso di SCIA in sanatoria. Tale termine, non previsto dalla legge, è diffuso invece nella prassi.

Tali immobili infatti presentano difformità, ma l’intervento è già in caso di esecuzione: presentando la SCIA in sanatoria, si ammette in sostanza la presenza di un reato di abuso edilizio.

Si deve pagare una sanzione di 516 euro in seguito alla presentazione della SCIA in sanatoria.

Attenzione: tale disposizione è possibile solamente nel caso di opere ancora in corso di esecuzione, è esclusa invece la possibilità di sanatoria in caso di opere già concluse.

Inoltre per poter presentare tale dichiarazione è necessario che sia rispettato il cosiddetto “criterio della doppia confermità“, ovvero è necessario che l’opera (o le opere) per le quali si presenta in ritardo l’autocertificazione siano conformi sia alle norme presenti al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, sia alle norme in vigore al momento dell’inizio effettivo dei lavori.

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