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Peculato – art. 314 codice penale

Peculato

art. 314 codice penale

Titolo 2 – Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazioni

 

Il testo della legge:

 

Peculato. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

 

Chi commette il reato:

  1. Solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (il cd. intraneus)
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