Art. 612 bis c.p. – Atti persecutori (Stalking)
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, udienza 26/04/2016, sentenza n. 35778, depositata 30/08/2016 (Presidente: Fumo – Relatore: De Gregorio)
Massima
<< Il delitto di atti persecutori cosiddetto “stalking” è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità >>
Atti persecutori (stalking)
art. 612 bis codice penale
Il caso
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta, avanzata dalla locale Procura, di applicazione nei confronti di G.G. – indagato del reato di atti persecutori (c.d. stalking) – della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa C.; l’Ufficio di Procura appellava l’ordinanza di rigetto dinanzi al Tribunale del Riesame che, invece, accoglieva la tesi del Pubblico Ministero, e disponeva l’applicazione della misura richiesta.
Avverso tale ordinanza ricorreva per Cassazione l’indagato, deducendo l’erronea applicazione della legge penale con precipuo riferimento all’articolo 612 bis del codice penale stante l’insussistenza sia dei gravi indizi di reità – desunti sic et simpliciter dalle sole dichiarazioni della presunta vittima degli atti persecutori, senza che esistesse alcun riscontro esterno ed ultroneo alle stesse – che della esigenza cautelare contestata, ovvero il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 comma 1 lettera c) del codice di procedura penale.
Dal punto di vista fattuale, secondo la prospettazione accusatoria, l’indagato, in un arco temporale di circa cinque mesi, avrebbe reiteratamente posto in essere plurimi comportamenti minacciosi ed aggressivi nei confronti della persona offesa, a fronte dei quali quest’ultima aveva sporto più denunce inerenti ciascun episodio.
Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa
La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza de qua, ha preliminarmente risposto alla doglianza difensiva afferente la asserita insufficienza, come unico elemento indiziario a carico dell’indagato, delle propalazioni accusatorie della vittima.
In particolare, i Supremi Giudici hanno chiarito come, per orientamento di legittimità ormai più che consolidato, le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono, da sole, essere ritenute sufficienti per l’affermazione di penale responsabilità a carico di colui nei cui confronti sono indirizzate, ma a condizione che le stesse siano sottoposte, in via prodromica, ad un rigoroso, puntuale ed adeguato vaglio critico.
In altri termini, le accuse mosse dalla (presunta) vittima del reato a carico del (altrettanto presunto) autore dello stesso possono essere poste ad unico ed esclusivo fondamento della statuizione di condanna dell’imputato ma solo dopo una verifica che sia necessariamente più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone; fermo restando che tale verifica deve, altresì, essere caratterizzata da una idonea motivazione in punto di credibilità soggettiva del dichiarante e di attendibilità intrinseca del suo racconto, considerato che la persona offesa, differentemente dal classico testimone, è portatrice di un personale interesse – sia di natura giudiziaria che di natura economica – alla condanna dell’imputato.
Tra l’altro, a suffragio ed a riscontro delle dichiarazioni della vittima, sono stati acquisiti agli atti del procedimento penale i seguenti elementi indiziari: un certificato medico afferente le lesioni subìte dalla C. a seguito di una aggressione perpetrata dall’indagato; le dichiarazioni rese da un terzo soggetto, abituale compagno di viaggio della persona offesa, ed afferenti il costante assillo che G.G. avrebbe cagionato alla stessa; l’attestazione del Dipartimento di salute mentale della ASL territorialmente competenza relativa alle cure cui la C. si sottoponeva a causa del perdurante stato di ansia in cui versava.
Il reato di stalking
L’articolo 612 bis del codice penale, rubricato “Atti persecutori”, al comma primo sanziona con la reclusione da 6 mesi a 5 anni <<chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita>>.
Aggravanti di pena sono previste poi nei commi successivi della medesima disposizione codicistica laddove il reato sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, oppure se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, o ancora se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, oppure con armi o da persona travisata.
Donde, evidentemente, dal punto di vista oggettivo, la condotta tipica del reato consiste nel minacciare o molestare reiteratamente taluno.
Tuttavia, ai fini della integrazione di tale specifica fattispecie delittuosa, sarà altresì necessario che la suddetta condotta realizzi uno tra i seguenti eventi alternativi: causare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; ingenerare nella vittima un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla stessa legata da una relazione affettiva; costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Sotto il profilo soggettivo, dell’elemento psicologico, l’integrazione del reato è subordinata alla sussistenza, in capo al soggetto agente, di un dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità di tali condotte alla produzione di uno dei suddetti eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale.
La decisione della Corte di Cassazione
Il Supremo Consesso, nel dichiarare inammissibile il ricorso di G.G., ha chiarito come il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis del codice penale, cosiddetto “stalking”, è un reato che prevede eventi alternativi, laddove la realizzazione anche di uno solo di questi è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è per forza necessario che la persona offesa muti le proprio abitudini di vita, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
Ora, la prova dell’evento del delitto de quo – proprio con specifico riferimento alla suddetta causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura – deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili, da un lato, dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato e dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente; dall’altro, dalla stessa condotta tenuta dal soggetto attivo del reato, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Per ciò che concerne, inoltre, le esigenze cautelari, la cui sussistenza è stata parimenti contestata nel ricorso, la Suprema Corte Regolatrice ha chiarito come i Giudici del riesame abbiano correttamente motivato sul punto, attraverso il richiamo ai gravi e ripetuti atteggiamenti intimidatori e violenti posti in essere da G.G. ai danni della C., nonché all’incapacità dell’indagato di contenere i propri impulsi aggressivi; conseguentemente, la scelta della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa è stata correttamente adottata e spiegata alla luce della sua concreta idoneità ad evitare il – molto probabile – ripetersi di episodi analoghi.