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Comportamento in caso di incidente – art 189 C.d.S.

Art. 189 C.d.S. – Comportamento in caso di incidente

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, udienza 06/05/2016, sentenza n. 22718, depositata 30/05/2016 (Presidente: Blaiotta – Relatore: Menichetti)

 

Massima

<< Nel reato di fuga, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, tuttavia l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone >>

 

Il caso

Il Tribunale di Livorno assolveva M.N. dal reato ad esso ascritto ex articolo 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada; la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, riformava la statuizione assolutoria di primo grado e condannava l’imputato.

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Comportamento in Caso di Incidente – art. 189 C.d.S.

Secondo la ricostruzione dei Giudici di secondo grado, infatti, M.N., alla guida della propria autovettura, dopo aver tagliato la strada al motoveicolo condotto da A.E., e dopo aver provocato la caduta a terra di quest’ultima, ometteva di arrestare la propria marcia e di prestare soccorso alla persona offesa che aveva riportato lesioni personali.

In particolare, la Corte di merito aveva fondato il proprio giudizio di colpevolezza su due presupposti, ovvero l’entità dell’urto e l’istintivo soffermarsi – anche se solo per alcuni brevi istanti – per accertare l’accaduto: entrambi elementi che  dimostrerebbero quantomeno il dolo eventuale del reato contestato, non potendo ragionevolmente sostenersi che l’imputato non si fosse prospettato di avere provocato un incidente e, allontanandosi dal luogo, aveva accettato il rischio che vi fossero persone lese a cui prestare assistenza.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze M.N. ricorreva per Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi di gravame, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio motivazionale, con precipuo riferimento all’elemento soggettivo ritenuto sussistente, ovvero il dolo eventuale.

 

Il reato di cui all’articolo 189 comma 6 del Codice della Strada: fuga dopo l’incidente

L’articolo 189 del Codice della Strada, al comma 6, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque <<in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi>>.

Si tratta, evidentemente, non solo di un reato omissivo proprio, la cui integrazione è vincolata ad una condotta passiva del soggetto agente a fronte di un obbligo giuridico di attivarsi ma, altresì, di un reato di pericolo presunto, considerato che la norma incriminatrice de qua non prevede alcun onere per il soggetto agente di accertare l’esistenza concreta di danni effettivi alle persone, limitandosi a richiedere la sussistenza, in capo al soggetto agente, della percezione che l’incidente sia stato concretamente idoneo a produrre eventi lesivi nei confronti delle persone coinvolte.

Dal punto di vista oggettivo, la condotta omissiva tipica è, pertanto, rappresentata dal non fermarsi in presenza di un incidente con danno alle persone: in altri termini, il soggetto attivo sarà obbligato a fermarsi al precipuo fine di consentire l’identificazione delle persone coinvolte e la ricostruzione della dinamica e della responsabilità del sinistro.

Sotto il differente profilo soggettivo, invece, il reato de quo richiede la necessaria sussistenza del dolo generico, rappresentato, da un lato, dalla duplice consapevolezza del dovere giuridico di fermarsi e di agire nei termini suddetti oltre che del danno alle persone coinvolte e, dall’altro, dalla volontà di omettere l’azione giuridicamente doverosa.

Tuttavia, ai fini di completezza della trattazione, va precisato come la prassi giurisprudenziale ha ritenuto configurabile, sotto l’aspetto soggettivo, la fattispecie de qua anche in presenza di un dolo meramente eventuale, caratterizzato dalla consapevolezza, da parte del soggetto agente, della potenzialità lesiva dell’incidente per le persone coinvolte – prescindendo dalla effettiva constatazione dei danni personali – unitamente alla volontà di omettere l’azione doverosa – con conseguente accettazione del rischio della esistenza di quegli elementi in presenza dei quali scatterebbe proprio l’obbligo giuridico di fermarsi.

 

Il reato di cui all’articolo 189 comma 7 del Codice della Strada: omissione di assistenza a persona ferita

L’articolo 189 del Codice della Strada, al comma 7, sanziona con la reclusione da 1 anno a 3 anni chiunque <<non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite>>.

Trattasi, parimenti al precedente, di un reato omissivo proprio, oggettivamente integrato dall’omissione dell’azione giuridicamente rilevante, ovvero la prestazione assistenziale in favore delle persone ferite dall’incidente in qualche modo causalmente connesso alla condotta di guida del soggetto agente, anche se da quest’ultimo non direttamente od esclusivamente causato.

Sotto l’aspetto psicologico, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza dell’incidente, del danno alle persone e della necessità dell’assistenza e, pertanto, dalla contestuale volontà di omettere la stessa; anche la fattispecie de qua è stata ritenuta potenzialmente configurabile in presenza del dolo eventuale, negli stessi termini di cui sopra.

 

La decisione della Corte di Cassazione

La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso di M.N., ha chiarito come nel reato di fuga, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.

Tuttavia, precisano i Supremi Giudici, l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.

In ogni caso, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso: tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza.

Fermo restando che per la sussistenza del reato di omissione di assistenza è poi necessaria l‘effettività di bisogno dell’investito.

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