Il codice civile al capo IV, titolo III, del libro secondo, disciplina le due forme ordinarie di testamento: quello olografo e quello per atto di notaio.
Il testamento olografo deve necessariamente essere redatto per intero dal testatore, di sua mano, compromettendone la sua validità qualsiasi intervento esterno di terzi.
L’autografia, infatti, è un presupposto imprescindibile e non solo limitatamente al contenuto del documento ma anche con riguardo alla apposizione della sottoscrizione e della data.
Parte della giurisprudenza meno recente, ritiene che il testamento olografo debba seguire le regole valide per la scrittura privata dovendo essere redatto con specifici requisiti di forma e che in caso di impugnazione debba essere necessario il suo disconoscimento (con onere della prova della controparte di dimostrarne l’autenticità) (79/3849).
La giurisprudenza più recente, al contrario, ha affermato che per l’impugnazione delle scritture private provenienti da terzi (come nel caso del testamento olografo), è necessario sollevare un’eccezione di falso ex art. 221 ss. c.p.c. (03/16362 e 12/8272).
Diversa è la disciplina riservata al testamento per atto di notaio. Questo può essere pubblico o segreto.
Il testamento pubblico è regolato dall’art. 603 c.c. che prevede formalità particolari per questo tipo di atto.
Il testamento pubblico, infatti, viene scritto dal notaio sulla base delle disposizioni del testatore e in presenza di due testimoni.
Come per il testamento olografo, ma con alcune importanti differenze, la norma che disciplina il testamento pubblico prevede, a pena di nullità ex. Art. 606 c.c., alcuni requisiti:
1) la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore;
2) la sottoscrizione, dell’atto così formato, da parte del testatore e del notaio.
Tutti gli altri eventuali vizi di forma (quali, ad esempio, la mancanza della menzione da parte del notaio della dichiarazione della causa che ha reso impossibile la firma del testatore, il difetto dell’apposizione della data e del luogo in cui il testamento è stato redatto, etc) possono causare l’invalidità del testamento solo qualora venga proposta (e provata), da chiunque ne abbia interesse, la relativa domanda di annullabilità.
Il termine di prescrizione per proporre la domanda è di 5 anni che decorrono dall’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Annullamento Testamento per finta Cecità del Testatore – E’ Possibile?
Poste queste fondamentali premesse, il caso in esame solleva la dibattuta questione della mancata apposizione della sottoscrizione, da parte del testatore, sul testamento pubblico per presunte impossibilità oggettive conseguenti allo stato di salute di questo.
Nello specifico, Michele dichiarava al notaio, al momento della conclusione della redazione del testamento, di non poter sottoscrivere l’atto in quanto affetto da una forma di cecità totale e permanente.
Il notaio, come espressamente previsto dal disposto dell’art. 603 c.c., 3° co. e richiamato dall’art. 51, 3° co., n. 10 della l. 89 del 16 febbraio 1913, menzionava tale dichiarazione nel testamento.
Tuttavia, a seguito della morte di Michele e alla conseguente apertura del testamento, veniva scoperto che in realtà la cecità da questi eccepita in realtà non sussisteva.
E’necessario, pertanto, chiedersi: a seguito della scoperta della falsa cecità di Michele, il testamento formato senza l’apposizione della sottoscrizione è valido?
A sostegno della tesi negativa potrebbero essere proposte diverse argomentazioni. La mancata sottoscrizione del testamento per impossibilità oggettiva e gravi difficoltà, infatti, è prevista dall’art 603 c.c. per qualsiasi impedimento fisico, anche temporaneo.
Giacché l’ulteriore garanzia, oltre quella della presenza dei testimoni tipica nel testamento pubblico, consistente nell’obbligo di menzione da parte del notaio, prima della lettura dell’atto, della dichiarazione della causa dell’ impossibilità a sottoscrivere del testatore è stata regolarmente eseguita, il testamento deve ritenersi formalmente valido.
Infatti l’art. 603 c.c. non prevede ulteriori oneri a carico del notaio (quali, ad esempio, un controllo sull’effettiva impossibilità a sottoscrivere del testatore) ma solo quello dell’appena accennata menzione che, combinata alla successiva lettura del testamento, garantirebbe la libertà e la spontaneità delle disposizioni testamentarie.
Ulteriormente, è necessario ricordare che la menzione da parte del notaio della dichiarazione del testatore avviene solo qualora questo non apponga nessuna sottoscrizione al testamento.
Dunque, sembra pacifico, che detta menzione abbia una natura equipollente e sostitutiva della sottoscrizione. (12/2743).
Tuttavia, la tesi positiva sembra più condivisibile oltre che avallata dalla più recente giurisprudenza.
La sottoscrizione, d’altronde, è elemento costitutivo di tutte le forme di testamento, sia di quello olografo che di quello per atto di notaio.
Sintomatico di questa necessarietà è il fatto che la sua apposizione è prevista a pena di nullità, invalidità ben più grave rispetto a quella della annullabilità.
Nel caso di testamento con mancanza di sottoscrizione, dunque, il testamento è inficiato da una invalidità ex legge assoluta e non sanabile.
Ove il testatore non possa sottoscrivere, dichiarando di esserne oggettivamente impedito, seppure per causa temporanea, la semplice menzione di questa dichiarazione non può considerarsi elemento sanante.
Infatti è necessario che l’impedimento che rende impossibile la sottoscrizione, effettivamente e concretamente sussista al momento della formazione dell’atto. (08/278224). Accertamento per cui è competente il giudice di merito.
Ulteriore argomento a sostegno della nullità del testamento non sottoscritto dal (finto) cieco è quello che viene richiamato dalla giurisprudenza con la sentenza 97/12437 che afferma essenzialmente la non sufficienza della condizione fisica di cecità a giustificazione della mancata apposizione della sottoscrizione.
Più chiaramente, il legislatore esclude che il cieco sia di per sé incapace di vergare e di apporre la propria sottoscrizione all’atto ma , viceversa, impone che questa impossibilità oggettiva, qualora vi fosse, andrebbe accertata e dimostrata.
In questa direzione sembrerebbe condurre anche l’art 4 della legge n. 18 del 1975 prevedendo che la sottoscrizione da parte del cieco può avvenire anche con la sola apposizione di un segno di croce.
Alla luce di queste argomentazioni, Michelina, erede di Michele, può intraprendere azione di annullamento per il testamento non sottoscritto.