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Il Comitato di Conciliazione

Una delle grosse novità introdotte con il Trattato di Lisbona è la previsione di un comitato di conciliazione che deve necessariamente essere convocato dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio qualora il Parlamento ritenga opportuno adottare degli emendamenti sulla posizione del progetto di bilancio del Consiglio.

Il Comitato di Conciliazione

comitato di conciliazione

La funzione del comitato di conciliazione è quella di trovare un accordo su un progetto comune di bilancio che tenga conto della posizione sul bilancio del Consiglio e degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

Il comitato di conciliazione è un organo che ha la funzione di ricostruire una sintesi tra la posizione del Consiglio e quella del Parlamento. Infatti è costituito dai membri del Consiglio o da suoi rappresentanti e da altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo.

E’ luogo di incontro e di compromesso fra le due istituzioni che provano a giungere ad un progetto comune entro 21 giorni dalla convocazione.

Le decisioni all’interno del comitato di conciliazione vengono prese a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio e dei suoi rappresentanti, a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Anche la Commissione svolge un ruolo importante in questo procedimento di conciliazione. Mette in atto, infatti, tutte le iniziative possibili affinché Consiglio e Parlamento possano giungere nel minor tempo ad un progetto comune.

Funge dunque da collante delle visioni delle due istituzioni e, in questo procedimento, ha la finalità fondamentale di far giungere ad un compromesso. Se nel temine di 21 giorni, di cui pocanzi, il comitato raggiunge l’accordo sul progetto comune, Consiglio e Parlamento hanno a disposizione ulteriori 14 giorni per approvare il progetto comune.

La votazione in Aula del testo comune è prevista per la seconda tornata di novembre a Strasburgo. Allo scadere di questo lasso temporale sono diversi gli scenari che possono venirsi a creare.

Se infatti il Parlamento europeo e il Consiglio approvano il progetto o non riescono a deliberare, o non riesce a deliberare una sola delle due istituzioni, il bilancio viene considerato adottato e i parametri sono quelli adottati nel progetto comune.

Se, invece, Parlamento e Consiglio non approvano il progetto comune o se una lo respinge e l’altra non riesce a deliberare, la Commissione deve necessariamente proporre un nuovo e diverso progetto di bilancio.

Allo stesso esito si arriva se il Parlamento europeo approva il progetto comune di bilancio, deliberando a maggioranza dei suoi membri, mentre il Consiglio lo respinge.  Con quest’ultima previsione sembrerebbe che si faccia un passo indietro sulla parità di ruoli fra Parlamento e Consiglio nella procedura di bilancio.

Tuttavia non è così e anzi il comma immediatamente successivo indica che se il Parlamento approva il progetto comune mentre il Consiglio lo respinge, il primo può deliberare a maggioranza dei membri che lo compongono e con i tre quinti dei voti espressi e decidere di approvare autonomamente il bilancio confermando gli emendamenti proposti in precedenza.

Se uno degli emendamenti non è confermato tramite questo sistema relativamente  e limitatamente all’oggetto di questo viene mantenuta la linea di bilancio concordata in seno al comitato di conciliazione.

Se nel termine di 21 giorni il comitato di bilancio non raggiunge l’accordo su un progetto comune la Commissione deve sottoporre a Consiglio e Parlamento un nuovo progetto di bilancio.

Una volta che il Parlamento e il Consiglio adottano il bilancio di comune accordo o tramite l’ausilio del comitato di conciliazione, il Presidente del Parlamento europeo dichiara che il bilancio è definitivamente adottato.

Qualora all’inizio dell’esercizio dell’anno finanziario il bilancio non è stato adottato in una delle due modalità esposte precedentemente, le spese possono essere effettuate mese per mese per capitolo ma nel limite del dodicesimo degli stanziamenti aperti per quello stesso capitolo nel bilancio dell’anno precedente.

Tuttavia, su proposta della Commissione, il Consiglio può autorizzare spese superiori che superano il limite del dodicesimo. Se al temine di un esercizio finanziario dovessero esserci dei crediti inutilizzati verranno riportati nell’esercizio dell’anno successivo.

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