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Assegno Divorzile: a chi spetta e quando? Ecco 5 cose che devi sapere!

Il divorzio, quale fenomeno giuridico, comporta una serie di conseguenze, una delle quali (di carattere patrimoniale) è il diritto eventuale, riconosciuto ad uno dei coniugi, di percepire il cosiddetto assegno divorzile.

Assegno divorzile: a chi spetta e quando?

In concomitanza con il mutamento della disciplina legislativa sul divorzio, anche il tema dell’assegno divorzile è stato più volte affrontato e rivisitato, anche nella giurisprudenza. Una importante recente sentenza, come vedremo, ha recentemente sancito che il soggetto divorziato e avente diritto all’assegno divorzile non ha più diritto a tale assegno se impegnato in una convivenza stabile con altro soggetto. Si tratta di una sentenza che segue il passo dei tempi, con la modificazione o almeno l’interpretazione allargata del concetto di famiglia, che si riferisce quindi anche alle cosiddette coppie di fatto.

Conviene quindi innanzitutto analizzare che cosa sia un assegno divorzile, quando se ne ha diritto e quando si cessa di poterlo ricevere.

assegno divorzile

Cos’è l’assegno divorzile e a chi spetta

L’assegno divorzile non è altro che una contribuzione economica, di natura assistenziale, che viene versata da uno dei coniugi dopo il divorzio all’altro coniuge. In genere l’assegno divorzile viene versato periodicamente (e più spesso ogni mese) ma in casi eccezionali può anche essere versato in una soluzione unica.

L’assegno divorzile non è che un diritto eventuale, come dicevamo: non è quindi dovuto semplicemente in virtù del divorzio, ma solamente a quel coniuge che, a causa del divorzio, si trova in uno stato di insufficienza patrimoniale, e quando non può procurarsi del denaro per ragioni effettive. Questa è la lettera della legge che va, logicamente, interpretata in relazione al caso concreto. Il solo fatto che uno degli ex coniugi abbia un lavoro, infatti, non significa che sarà escluso dal diritto di ricevere l’assegno, qualora si eccepisca che tale lavoro dà diritto ad una retribuzione eccessivamente scarsa.

Nella giurisprudenza, la nozione di diritto all’assegno divorzile è stata di molto ampliata dai giudici, che hanno ritenuto sussistente tale diritto anche quando le risorse finanziarie di uno dei coniugi non siano sufficienti a mantenere un tenore di vita pari a quello goduto nel corso del matrimonio. Come si può intuire, si tratta di un’interpretazione ben più larga di quella di “stato di bisogno”.

assegno mantenimento

L’assegno divorzile: come si determina l’importo?

L’importo dell’assegno divorzile non è previsto ovviamente in maniera univoca dalla legge. La sua valutazione avviene in maniera, discrezionale, da parte del Tribunale. Per poter determinare l’importo dell’assegno divorzile è necessario tenere conto delle condizioni dei coniugi, del loro stato di salute ed ambiente sociale; ma anche dei comportamenti delle parti e di quali motivi abbiano portato alla rottura del vincolo matrimoniale. Si deve tenere conto del patrimonio comunale, per esempio beni immobili, autovetture ecc. e del reddito delle parti, tenendo conto anche di reddito diverse dal corrispettivo per attività lavorativa, come locazioni, rendite vitalizie ecc.

Solamente dopo un’analisi che tenga complessivamente conto di tutte queste questioni (inclusa anche la durata del matrimonio) e prendendo atto anche del tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio è possibile determinare l’assegno. Il Tribunale tiene conto anche di chi fra i due coniugi abbia ottenuto l’affidamento di eventuali figli e può disporre una analisi sulla consistenza del patrimonio di uno dei coniugi, anche d’ufficio.

L’assegno divorzile e le nuove nozze

Il diritto a percepire l’assegno di divorzio non dura indipendentemente dalle varie situazioni che possono verificarsi.

Il diritto a percepire l’assegno di divorzio si perde in diversi casi: nel caso di morte del coniuge che sia tenuto al versamento, per esempio. In questo caso il coniuge beneficiario può comunque avvalersi di forme di tutela diverse come la pensione di reversibilità del divorziato.

La disciplina sul divorzio prevede inoltre che l’ex coniuge possa avere diritto a percepire una somma periodica, il cosiddetto assegno successorio, a carico dell’eredità in caso di morte dell’altro coniuge, purché il Tribunale abbia precedentemente riconosciuto il diritto all’assegno divorzile.

Anche in questo caso il calcolo dell’assegno successorio si svolge sulla base dei criteri che avevamo già annotato.

Un altro caso di perdita dell’assegno si ha quando il soggetto beneficiario riesce ad ottenere i mezzi per provvedere autonomamente al proprio sostentamento. In questo caso il coniuge tenuto al pagamento degli assegni può dimostrare che l’altro non ha più bisogno di un assegno divorzile e ricorre in Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni dil divorzio.

Il coniuge non ha più diritto a ricevere l’assegno divorzile anche nel caso in cui convoli a nuove nozze: l’instaurazione di una nuova famiglia, infatti, preclude il diritto a continuare a ricevere delle prestazioni in denaro da parte dell’ex coniuge.

Attenzione però: non vale il contrario, motivo per cui se a risposarsi è il coniuge che è tenuto al versamento questo non fa venire meno l’obbligo per lui (o lei) di versare ancora gli assegni divorzili.

La costituzione della nuova famiglia deve essere accertata in Tribunale e viene meno l’obbligo di corrispondere gli assegni.

L’assegno divorzile e la convivenza

Una importante pronuncia della Corte di Cassazione ha introdotto negli ultimi tempi, con sentenza n. 19345/2016, un altro caso in cui il coniuge beneficiario decade dal diritto di ottenere l’assegno divorzile. E’ il caso in un cui il beneficiario vada a vivere in maniera stabile con un nuovo partner. La Cassazione ha in questo caso respinto il ricorso di una donna che aveva impugnato una sentenza nella quale le era stato negato l’assegno in virtù della sua convivenza con un altro uomo. In questo caso, sostanzialmente la Cassazione ha stabilito che le conseguenze che si verificano sono pressoché le stesse che si verificano in caso di nuove nozze. L’instaurazione di un nuovo nucleo familiare (anche se di fatto, dovuto alla convivenza) fa cessare i presupposti sui quali si basa il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.

Conclusioni

La sentenza ha sottolineato che la formazione di un’altra famiglia, di fatto nel caso della convivenza, fa cessare ogni “residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge” e di conseguenza anche il dovere da parte di quest’ultimo di continuare ad elargire gli assegni divorzili sanciti dal Tribunale.

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