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Famiglie di Fatto: quali sono i diritti dei conviventi?

Per  famiglia di fatto si intende una comunione durevole di vita ed interessi che va al di là dei rapporti affettivi e sessuali, senza tuttavia essere legati dal vincolo del matrimonio.

La regolamentazione della convivenza da sempre è stata affidata  alla piena libertà dei soggetti, infatti non era rinvenibile alcuna disciplina giuridica né nel codice civile né in leggi speciali.

Va da sé che i conviventi erano privi di ogni tutela giuridica.

Tale stato di cose, tuttavia, ha determinato notevoli inconvenienti nella gestione della rapporto, sol che si consideri che i conviventi non avevano poteri decisionali nel caso di ricoveri, malattie, donazione di organi, proprio perché non legati da alcun vincolo.

Altro risvolto pratico, di non poco conto, erano le sorti del soggetto debole nel caso di cessazione della convivenza. Difatti, in assenza di disciplina normativa, il convivente economicamente più forte non era tenuto a versare gli alimenti all’ex compagno.

A ciò si aggiunga che il convivente, ovviamente, non è annoverato tra i successibili del compagno deceduto.

In alcuni casi è intervenuta la Giurisprudenza, cercando di porre rimedio, in via interpretativa, ad alcune situazione che si verificavano con una certa frequenza, ma la carenza della disciplina legislativa doveva essere colmata.

La famiglia di fatto dopo la legge 76/2016: quali sono i diritti dei conviventi?

famiglie di fatto e i diritti dei conviventi

Così, con la legge  del 20 Maggio 2016 n. 76, il legislatore ha disciplinato le unioni civile, per tali intendendosi le unioni tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto.

Vediamo quali sono i punti cardine della nuova disciplina.

Che cos’è la dichiarazione anagrafica?

La legge 76/2016  individua la famiglia di fatto sulla base di due requisiti, uno soggettivo, costituito dal legame affettivo di coppia tra due persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità adozione, matrimonio o unione civile e l’altro oggettivo, riconducibile alla dichiarazione anagrafica compiuta da ciascun componente della famiglia in ordine alla costituzione della convivenza ed ai suoi mutamenti.

Tale dichiarazione deve essere depositata presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza dei conviventi.

E’ bene sottolineare che la registrazione anagrafica della convivenza facilita la prova della stessa ed è necessaria per la stipula del contratto di convivenza.

Tuttavia, i diritti e i doveri sanciti dalla legge sono riconosciuti ai conviventi anche in assenza della registrazione.

Quali sono i diritti dei conviventi?

In primo luogo, in caso di malattia o ricovero, i conviventi hanno diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali.

Inoltre ciascun convivente può designar l’altro, con atto scritto con firma autografa o nel caso di impossibilità alla presenza di un testimone, quale proprio rappresentante quando si verificano i seguenti casi:

  • Malattia che determina l’ Incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute;
  • Per la donazione di organi e celebrazioni funeraria.

Nel caso di morte di uno dei conviventi proprietario di casa, l’altro ha diritto di continuare ad abitarvi per il periodo di due anni  o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due, ma non oltre i cinque anni.

Restano salvi i casi di assegnazione giudiziale della casa e di adozione delle prescrizioni in tema di residenza ex art. 337 sexies.

Infine, tale diritto viene meno ove il convivente cessi di abitare nella casa familiare, o contragga matrimonio o inizi un’altra convivenza o unione civile.

Nel caso in cui la casa sia in affitto e il conduttore muoia, il convivente ha la facoltà di subentrare nel contratto si locazione dell’abitazione di comune residenza.

Qualora, invece, l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo preferenziale nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi possono godere di tale titolo.

Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altro sia affetto da vizio totale o parziale di mente e a seconda della gravità dello stesso.

Un ulteriore importate riconoscimento è  stato operato per quanto riguarda i criteri di determinazione del risarcimento danno derivante da fatto illecito del terzo, giacché al convivente si applicano gli stessi criteri utilizzati per il coniuge.

Infine, nel caso di detenzione, ai conviventi vengono riconosciuti gli stessi diritti dei coniugi.

Quali sono i rapporti patrimoniali dei conviventi?

La legge 76/2016, all’articolo 1 comma 50, prevede la possibilità, per i conviventi di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Quest’ultimo deve essere redatto per iscritto, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali devono certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il rispetto di tale forma è prescritto a pena della nullità.

Il professionista incaricato, devo poi provvedere a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione anagrafica, entro i successivi dieci giorni, cosicché possa valere contro tutti.

Quindi per poter stipulare il contratto è necessaria le registrazione della convivenza.

In ordine all’oggetto, tale contratto può contenere:

-la dichiarazione di residenza,

-le modalità di contribuzione  alle necessità della vita, in proporzione alle proprie sostanze e al proprio lavoro;

-il regime patrimoniale dei beni di cui agli art. 177 e seguenti c.c. ( comunione dei beni, separazione, etc);

-eventuali modifiche introdotte dalle parti.

Il contratto di convivenza si risolve per accordo della parti, recesso unilaterale, qualora uno dei conviventi contragga matrimonio o unione civile.

Nel caso di risoluzione del contratto di convivenza ci sono tuttavia della formalità di rispettare.

La risoluzione del contratto per accordo della parti o recesso unilaterale deve avere la stessa forma utilizzata per sua conclusione (atto pubblico o scrittura privata).

Nel caso di matrimonio o unione civile, il convivente deve notificare all’altro e al professionista incaricato l’estratto di matrimonio o di unione civile.

Nel caso di morte, gli eredi o il convivente superstite devono notificare l’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato l’atto, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

Cosa accade se cessa la convivenza?

Qualora cessi la convivenza di fatto, il Giudice, su richiesta, può riconoscere in favore del convivente economicamente più debole, il diritto di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere a se stesso,

Tuttavia gli alimenti sono assegnati per un periodo di tempo proporzionale alla durata della convivenza e alle necessità di chi li domanda e alle condizioni economiche di deve li somministrare.

Essi non devono superare quanto necessario alla vita dell’alimentando, avendo, tuttavia, riguardo alla sua posizione sociale ex art. 438 comma 2 c.c.

Dunque, per l’ex convivente non è previsto il mantenimento, che si sostanzia in una provvidenza economica più ampia, non strettamente correlata alla esigenze di sopravvivenza.

Inoltre, il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità di cui era titolare in vita il compagno defunto.

Il legislatore, quindi, è intervenuto su alcuni dei profili problematici che la convivenza more uxorio aveva manifestato nel corso degli anni, riconoscendo delle sia pur minime tutele.

Tuttavia, la disciplina in tema di cessazione della convivenza resta ancora lacunosa e meno garantista rispetto alla disciplina del matrimonio ed alcuni profili andrebbero certamente rivisti.

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