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Separazione e Convenzione di Negoziazione Assistita

I coniugi possono decidere di interrompere la loro unione matrimoniale separandosi.

Si tratta di una fase transitoria della vita coniugale che può sfociare sia in un riconciliazione che nella definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio con il divorzio.

A Quali procedure posso ricorrere se decido di separarmi?

separazione e convenzione di negoziazione assistita

Tale periodo è stato voluto dal legislatore per consentire ai coniugi di riflettere sulle sorti del rapporto e sulla possibilità di un’eventuale riconciliazione.

E’ bene precisare che  nel corso della separazione i coniugi sono ancora sposati anche se gli obblighi derivanti dal vincolo del matrimonio sono attenuati.

Quando è possibile chiedere la separazione?

La separazione legale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano dei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o tali da recare pregiudizio alla prole, secondo quanto dispone l’art. 151c.c.

Ma cosa si intende per convivenza intollerabile?

Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che l’intollerabilità della convivenza va intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riferibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffeziona al matrimonio di una sola della parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base a fatti obiettivi in corso di causa (Cass. N. 8713/2015; Cass n. 1164/2014).

Quindi, a legittimare la separazione è sufficiente il malessere di uno solo dei coniugi, purché tale status trovi fondamento in fatti verificabili nel corso del giudizio.

Ovviamente le motivazioni vanno valutate con riferimento al caso concreto ma nella prassi dei Tribunale si tratta di un controllo meramente formale.

Quali procedimento posso adottare per la separazione?

I coniugi che intendono separarsi hanno vari strumenti a loro disposizione.

La scelta dell’uno piuttosto che dell’altro trova fondamento nei rapporti che intercorrono tra i coniugi

In particolare se i coniugi sono d’accordo sulla condizioni della separazione possono optare per la  consensuale, da presentarsi con ricorso al presidente del Tribunale.

Essendovi l’accordo, il procedimento è abbastanza celere, consta di una sola udienza, nella quale il Giudice tenta la conciliazione della parti e in caso si fallimento del tentativo e in presenza del parere positivo del Pubblico Ministero omologa la separazione.

Da tale momento i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, si attenua l’obbligo di fedeltà ed entrambi devono rispettare gli accordi.

Nel caso in cui i coniugi non trovino un accordo sulle condizioni della separazione, allora sarà inevitabile il ricorso alla separazione giudiziale, nella quale sarà il Giudice, all’esito di  un procedimento particolarmente lungo, che stabilirà i termini economici della separazione, l’assegnazione della casa coniugale e l’affidamento dei figli minori, ove vi siano.

Inoltre, la condotta di un coniuge contraria ai doveri del matrimonio può dare luogo all’addebito della separazione.

Può costituire causa di addebito il comportamento violento del marito nei confronti della moglie, il tradimento, l’allontanamento dalla casa familiare senza il consenso dell’altro coniuge.

Per separarmi devo andare per forza in Tribunale?

Recentemente , la legge 162/2014 ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione.

Si tratta di un accordo con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà, al fine di risolvere amichevolmente  una controversia.

E’ obbligatoria l’assistenza degli avvocati, i quali si occuperanno della stesura dell’accordo, della autentica delle firme, e di attestare la non contrarietà dell’accordo alla norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

Con tale procedimento sono le parti, con l’assistenza degli avvocati a stabilire i termini della separazione, tuttavia la trafila è  differente a seconda che vi siano o meno figli.

Nel caso in cui vi siano figli minori, o portatori di Handicap o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale competente.

Quest’ultimo, qualora ritenga che l’accordo corrisponda agli interessi dei figli lo autorizza, in caso contrario, lo trasmette al Presidente del Tribunale, che fissa l’udienza per la comparizione della parti innanzi a sé.

Nel caso in cui non vi siano figli, o siano economicamente autosufficienti, Il Procuratore, ove non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.

In entrambi i casi, ricevuta l’autorizzazione del Procuratore, gli Avvocati, entro dieci giorni, trasmettono l’accordo di separazione all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui fu iscritto o trascritto il matrimonio.

Tale accordo sostituisce i provvedimenti di separazione e ha i medesimi effetti e costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Si tratta di un procedimento molto più celere ed evita che i separandi si presentino innanzi al Giudice per discutere del destino della loro unione.

Va da sé che il ricorso a tale strumento presuppone l’accordo dei coniugi sui termini della separazione e tasso di litigiosità molto basso.

In alternativa alla convenzione di negoziazione assistita, i coniugi che intendono separarsi consensualmente e che non abbiano figli minori, portatori di Handicap grave o maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente, possono concludere un accordo di separazione innanzi al Sindaco del Comune ove fu iscritto o trascritto il matrimoni, così come previsto dall’ art.14, co.1 d.l. 132/2014.

In tal caso, il Sindaco, ricevuto l’accordo, convoca le parti innanzi a sé non prima di trenta giorni dalle ricezione per la conferma dell’accordo stesso.

La mancata presentazione delle parti equivale a mancata conferma dell’accordo.

Inoltre, non è necessaria la presenza di avvocati, ma l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio sull’uso della casa coniugale o la fissazione dell’assegno di mantenimento).

La scelta del procedimento da adottare per la separazione dipende sostanzialmente dai rapporti che intercorrono tra i coniugi.

E’ chiaro che in caso di elevata litigiosità i coniugi dovranno optare necessariamente per la separazione giudiziale, giacché le possibilità di giungere ad una soluzione conocordata sono pressochè nulle.

Laddove invece i rapporti siano meno tesi, il ventaglio di opportunità è certamente più ampio e con la convenzione di negoziazione assistita o con l’accordo di separazione innanzi al sindaco le parti evitano di andare in Tribunale, fruendo di un procedimenti più celeri.

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