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Successione ereditaria – Come tutelarsi dai debiti del de cuius

Cosa si intende per successione ereditaria?

La successione a causa di morte identifica il fenomeno in base al quale un soggetto subentra nei rapporti giuridici di un altro soggetto alla morte di quest’ultimo (de cuius).

Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipi di successione, testamentaria e legittima.

Nel primo caso il de cuius ha redatto il testamento, ovvero un atto unilaterale mortis causa con cui dispone  dei propri beni per il tempo in cui ha cessato di vivere.

Il legislatore predilige tale tipologia di successione, volendo tutelare la libertà testamentaria del de cuius, in considerazione del fatto che si tratta di atto di ultima volontà.

Tuttavia la volontà testamentaria non è esente da limiti, ad esempio il testatore, con la disposizione testamentaria, non può ledere i diritti degli eredi legittimari, ai quali in considerazione dello stretto vincolo  di parentela, è riservata una quota del patrimonio ereditario.

Sono eredi legittimari il coniugi, i figli e gli ascendenti, i quali vengono in rilievo in assenza di figli o discendenti.

Successione ereditaria, come tutelarsi dai debiti del de cuius?

successione ereditaria

Cosa accade quando un soggetto muore?

Si apre la successione ereditaria nel luogo del suo ultimo domicilio.

Passo successivo è la chiamata all’eredità, ovvero l’individuazione dei soggetti che per legge o per testamento, sono chiamati a succedere al de cuius, ai quali vieni offerto il patrimonio ereditario, cosiddetta delazione.

Occorre, tuttavia, chiarire che la qualità di erede non si acquista automaticamente, ma occorre l’accettazione da parte del chiamato all’eredità.

Ed infatti, l’erede subentra nella totalità dei rapporti giuridici del de cuius, sia attivi che passivi e, una volta accettata l’eredità, risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, nel caso in cui i beni ereditari non siano sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori del cuius.

Che cos’è l’accettazione dell’eredità?

E’  la dichiarazione con la quale il chiamato all’eredità dichiara di accettare i beni del proprio congiunto deceduto (art. 459 c.c.), essa ha efficacia retroattiva, ovvero i suoi effetti si fanno risalire al momento dell’apertura della successione, anche se intervenuta successivamente.

L’accettazione può essere espressa, qualora sia resa per atto pubblico o scrittura privata, o tacita, la quale si sostanzia in comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità, come ad esempio la vendita di beni ereditari.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.)

Come posso tutelarmi nel caso in cui i debiti ereditari siano tanti?

Come anticipato, il chiamato all’eredità diviene erede solo con l’accettazione.

Tuttavia se il de cuius ha dei debiti, ma non è dato conoscere il loro valore, il chiamato all’eredità può decidere di accettarla  con  il beneficio dell’inventario.

In questo caso non si verifica la confusione del patrimonio del de cuius con il patrimonio dell’erede, e quest’ultimo conserva nei confronti dell’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva nei confronti del de cuius, eccetto quelli che chiaramente si sono estinti per effetto della morte di questi.

Inoltre l’erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditati e dei legati oltre il valore dei beni ereditari.

I  creditori ed i legatari dell’eredità hanno diritto di preferenza a soddisfarsi su di essa rispetto ai creditori dell’erede.

L’accettazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario entro termini prestabiliti, che variano a seconda che l’erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari.

Nel primo caso, l’inventario deve essere fatto nel termine di tre mesi dall’apertura delle successione o dalla notizia della stessa.

Compiuto l’inventario, il chiamato all’eredità ha un termine di quaranta giorni per accettare o meno l’eredità, in caso contrario è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.)

Nel secondo caso, il chiamato può accettare l’eredità con il beneficio nel termine di 10 anni, ma una volta accettata, deve fare l’inventario nel termine di tre mesi, salvo proroga nel caso in cui non riesca a portarlo a termine (art. 487 c.c.).

Cosa succede se il de cuius ha troppi debiti?

Se il congiunto defunto ha più debiti che crediti, allora il chiamato all’eredità ha a disposizione un altro strumento per tutelare il proprio patrimonio: la rinuncia all’eredità.

Si tratta di una atto unilaterale, non recettizio, di natura abdicativa, con il quale il chiamato all’eredità rinuncia alla stessa e quindi alla qualità di erede (art. 519 c.c.).

E’ un atto formale e deve essere redatto da un notaio o ricevuto dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e con il quale il soggetto chiamato all’eredità dichiara di non accettarla.

Nel caso in cui la rinuncia venga effettuata innanzi al cancelliere in Tribunale, si ha la possibilità di non pagare la parcella del notaio, con conseguente considerevole risparmio di spesa.

Essa opera retroattivamente e quindi  chi rinuncia all’eredità è come se non fosse vi mai stato chiamato (art. 521 c.c.), tuttavia, a differenza dell’accettazione è revocabile sino a quando il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto, nel termine ordinario di dieci anni.

In alcuni casi, tuttavia, il rinunciante perde il diritto di rinunciare all’eredità, vediamo quali sono :

quando ha sottratto o nascosto beni ereditari;

quando il chiamato all’eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari e non abbia fatto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione.

Infine, vale la pena evidenziare che i creditori del rinunziante possono impugnare la rinunzia all’eredità, qualora siano dalla stessa pregiudicati.

In questo caso, previa autorizzazione giudiziale, possono accettare l’eredità in luogo del loro debitore e al solo fine di soddisfare i proprio crediti.

Essi, tuttavia, non acquistano la qualità di erede (art. 524 c.c.).

Considerato che l’erede, tale intendendosi il chiamato che abbia accettato l’eredità, risponde dei debiti ereditari e dei legati ultra vires, quindi anche con il proprio patrimonio, il legislatore ha predisposto una serie di strumenti che consentono di valutare l’opportunità e la convenienza di accettare l’eredità, bilanciando l’ esigenze di garantire che il complesso dei rapporti patrimoniali attivi e passivi facenti capo ad un soggetto, nel tempo in cui avrà cessato di vivere, non restino privi di un titolare con l’esigenza di tutela dei chiamati all’eredità, i quali hanno un ventaglio di strumenti a loro disposizione per evitare un incorrere in un incauto acquisto.

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