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Assegno Post-Divorzio: Cosa è cambiato nel 2017?

ASSEGNO POST- DIVORZIO: DAL REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE ALLE PRIME CONCRETE APPLICAZIONI DELLA RIVOLUZIONARIA SENTENZA N. 11504/2017.

assegno divorzile

  1. Assegno divorzile: quali sono i presupposti per il riconoscimento?

L’assegno periodico di divorzio spettante all’ex coniuge, che rientra nel novero dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato, trova la propria ratio giustificatrice in un principio cardine del nostro ordinamento, consacrato a livello costituzionale (Art. 2), che è quello della solidarietà post-coniugale data della necessità di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

L’art. 5 della Legge sul divorzio (Legge 1 dicembre 1970 n. 898), infatti, come modificato dall’art. 10 della Legge 1987 n. 74, enuclea i due presupposti essenziali su cui si fonda l’assegno divorzile, facendone chiaramente trapelare la sua natura intimamente assistenziale: l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante o comunque l’oggettiva impossibilità per il medesimo di procurarseli. Per quanto, a prima vista, il tenore letterale della norma sembri subordinare il riconoscimento dell’assegno ad una situazione di non autosufficienza economica del coniuge richiedente, per anni, l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza è stata nel senso di parametrare le condizioni economiche dell’avente diritto all’assegno al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

In buona sostanza i Supremi Giudici, prescindendo dall’accertamento di uno stato di effettivo bisogno del coniuge richiedente – ben potendo il medesimo essere economicamente autosufficiente – hanno riconosciuto la debenza dell’assegno divorzile a prescindere dall’accertamento di una situazione reddituale e patrimoniale deficitaria, piuttosto finendo per elevare a criterio dirimente, ai fini del riconoscimento o meno dell’assegno, la sussistenza di una situazione di concreta disparità e di squilibrio patrimoniale tra i coniugi venutasi a determinare successivamente allo scioglimento del matrimonio.

Lo stato di bisogno, pertanto, lungi dall’essere espressione di una situazione di inadeguatezza di mezzi (da intendersi come insufficienza di redditi, di cespiti patrimoniali e di altre utilità), ha finito per essere interpretato quale deterioramento apprezzabile dalle precedenti condizioni economiche. Di qui la natura assistenziale, oltreché compensativa, dell’assegno divorzile, funzionale al mantenimento, da parte del coniuge beneficiario,di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

  1. Il criterio del tenore di vita può dirsi ancora attuale alla luce della recente sentenza della Corte Cass. n. 11504/2017?

Se per anni il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ha rappresentato il criterio principe cui i giudici hanno rapportato  il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno, con il recentissimo approdo giurisprudenziale siffatto parametro sembra essere definitivamente tramontato.

Dalla lettura della recentissima sentenza dei Supremi Giudici (10 maggio 2017 n. 11504), destinata a rappresentare un precedente storico nel panorama del Collegio nomofilattico, infatti, emerge un’esegesi del summenzionato art. 5 L.898/1970 del tutto innovativa, venendo meno ogni riferimento, anche patrimoniale, alla vita coniugale.

In assoluta controtendenza, infatti, la situazione di indipendenza economica del coniuge, ancorché solo potenziale, finisce per rivelarsi ostativa al riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

In modo evidente la sentenza citata lascia trasparire un rinnovato approccio interpretativo che, se da un lato, risulta certamente più fedele al dettato letterale dell’art. 5 l.398/1970, dall’altro stride con la storica visione dell’assegno divorzile quale misura assistenziale strettamente correlata alla vita coniugale.

I Supremi Giudici, muovendo dalla disamina della norma in argomento, concernente i presupposti dell’assegno divorzile, ne colgono la ratio nella tutela dell’ex coniuge, da intendersi quale individuo singolo e non più facente parte di un nucleo familiare oramai disciolto. Di qui la valorizzazione del principio di auto responsabilità economica in forza del quale il diritto all’assegno finisce per assurgere a rimedio eccezionale da riconoscersi solo in presenza di documentate ed obiettive ragioni di non autosufficienza economica.

  1. Non autosufficienza economica: gli indici rivelatori dello stato di bisogno.

Una volta appurata, in astratto, la titolarità in capo all’ex coniuge richiedente del  diritto a percepire l’assegno divorzile, l’indagine giudiziale deve necessariamente spingersi all’analisi e valutazione in concreto dei criteri determinativi della situazione di oggettiva insufficienza economica che finiscono, al contempo, per operare quali parametri di determinazione del quantum dell’assegno.

Siffatti parametri, individuati in astratto dal legislatore (Art. 5, comma 6 L.398/70) nelle “… condizioni dei coniugi; (…) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; (..)reddito di entrambi”, sono stati oggetto di approfondita disamina in via interpretativa stante l’opportunità, per i giudici chiamati a fissare la misura dell’assegno, di procedere ad una valutazione concreta e ponderata di siffatti criteri.

La recentissima sentenza del maggio 2017 n. 11504 della Suprema Corte, invece, evidenzia un’inversione di tendenza anche con riguardo alla valutazione di siffatti parametri, atteso che l’analisi in concreto degli stessi, lungi dall’essere funzionale alla parametrazione dell’assegno, finisce di fatto per rivelarsi ostativa al riconoscimento dell’assegno medesimo.

Più esattamente il Supremo Collegio si profonde in una elencazione, ancorché non esaustiva, di alcuni criteri (possesso di redditi di qualsiasi specie; possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; capacità e possibilità effettive di lavoro personale; stabile disponibilità di una casa di abitazione) il cui accertamento in concreto è considerato sintomatico di una situazione di autosufficienza economica tale, di per sé, da giustificare l’esclusione di qualsivoglia diritto all’assegno periodico.

  1. Revisione condizioni di divorzio e presupposti per la cancellazione dell’assegno.

Il recentissimo approdo giurisprudenziale, come intuibile, è destinato ad aprire nuovi scenari attesa la sua portata impattante, specie sui giudizi pendenti. Ed, infatti, per quanto il rinnovato approccio interpretativo non sia frutto di una pronuncia a Sezioni Unite, a distanza di un mese dalla storica sentenza resa dalla I sez. Civile del Supremo Consesso, diversi giudici di merito hanno fatto propria tale esegesi in base alla quale la disparità di ricchezza tra i due coniugi non assurge più a criterio fondante il riconoscimento del diritto al mantenimento posto che, in base alla nuova concezione, con il divorzio cessa ogni legame e obbligo, ivi compreso quello del mantenimento.

Per quanto, in linea di principio, siffatta impostazione possa giustificare il tentativo dei più di avviare un procedimento di revisione/revoca dell’assegno, occorre, in ogni caso, tener conto di due aspetti fondamentali.

In primo luogo occorre considerare che, a margine della portata storica del citato pronunciamento, si tratta comunque di un semplice precedente giurisprudenziale, non giuridicamente vincolante, per cui altri giudici potrebbero verosimilmente discostarsene.

In secondo luogo, per l’ottenimento di una pronuncia che sancisca la riduzione ovvero la cancellazione dell’assegno di divorzio non è, in ogni caso, sufficiente una mera inversione di tendenza sul piano giurisprudenziale, rendendosi, invece, necessaria l’allegazione, da parte del coniuge onerato, di fatti nuovi e sopravvenuti da cui emerga, in maniera incontrovertibile, l’indipendenza economica dell’ex coniuge da intendersi quale “..capacità, per una persona adulta e sana, tenuto conto del contesto sociale di inserimento, di provvedere al proprio  sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio,  esercizio dei diritti fondamentali” (Tribunale di Milano, Sezione Nona, ordinanza 2 maggio 2017).

In questi termini, si è pronunciato di recente il tribunale Meneghino che, dando concreta applicazione al revirement dei Supremi Giudici, ha individuato alcuni parametri riferimento, potenzialmente dimostrativi del’autosufficienza economica dell’ex coniuge quali l’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consentono ad un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato ovvero il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive e abita.

  1. Conclusioni

Pur senza disconoscersi la portata dirompente del rinnovato approccio giurisprudenziale in ambito divorzile, in questo momento qualsivoglia, sia pur generica, presa di posizione sui possibili sviluppi futuri di tale impostazione si rivelerebbe prematura.

Occorre, pertanto, necessariamente attendere prossimi pronunciamenti onde appurare se altre Sezioni si uniformeranno alla rinnovata impostazione o se, diversamente, seguiranno indirizzi differenti, rendendo, così, imprescindibile un intervento a Sezioni Unite.

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