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Capacità di intendere e di volere – art. 85 codice penale

Capacità di intendere e di volere – art. 85 codice penale

L’art. 85 del codice penale prevede la non imputabilità dell’incapace di intendere e volere.

Ma chi è la persona incapace di intendere e di volere?

L’incapace di intendere e di volere è colui che non riesce a valutare gli effetti e il significato della propria condotta (capacità di intendere) e che non riesce ad autodeterminarsi con riguardo agli impulsi che motivano le sue condotte.

Sono considerati incapaci di intendere e volere i minori degli anni 18 (sia pure con una intensità presuntiva differente per i minori degli anni 14 e i minori con un’età compresa fra i 14 e i 18 anni), gli infermi totali di mente, i soggetti sotto effetto di sostanze psicotrope e quelle sotto gli effetti di alcol.

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