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Creare un profilo falso su Facebook: è legale?

In quali casi la creazione di un profilo falso su facebook può integrare una fattispecie di reato?

La creazione di un profilo falso in sé non costituisce reato.

Nonostante questo tipo di attività sia vietata dal regolamento di facebook, infatti, non esiste alcuna legge dell’ordinamento italiano che preveda specifiche sanzioni a carico del fake.

Perché possa essere integrata una vera e propria fattispecie di reato, è necessario un fine specifico, ossia il profilo deve essere stato creato al fine di procurare un vantaggio o di arrecare un danno.

Il vantaggio non deve necessariamente essere inteso in senso patrimoniale. Sussiste vantaggio, infatti, in tutti quei casi in cui la creazione del profilo falso abbia come fine una qualsiasi utilità per l’autore del reato.

Ulteriore presupposto che deve sussistere per poter parlare di reato è l’induzione in errore, nel senso che gli utenti del social network devono essere messi nella condizione di credere che il profilo con cui interagiscono sia proprio quello della persona con cui ci si sostituisce.

Non sussiste reato se la sostituzione di persona è talmente grossolana da non poter essere credibile.

Creare profilo falso su facebook: è legale?

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La creazione di un profilo falso può determinare un reato di sostituzione di persona?

Il reato di sostituzione di persona si verifica se si finge di essere un altro soggetto realmente esistente.

La norma di riferimento è l’art 494 c.p., il quale prevede che debba essere punito, con la reclusione fino ad un anno, chiunque induce altri in errore per ottenere un proprio vantaggio personale o per arrecare danni a terzi.

Perché si configuri la fattispecie criminosa di cui all’art 494 c.p. è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà del responsabile di indurre altri in errore e l’intenzione di procurarsi un vantaggio personale.

La ratio dell’articolo in questione è essenzialmente quella di tutelare la pubblica fede, in quanto questa potrebbe essere insidiata da inganni relativi alla vera essenza di una persona.

La creazione di un profilo falso può integrare un reato di diffamazione ed ingiuria?

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che le fattispecie criminose previste dagli art 594 (reato di ingiurie) e 595 (reato di diffamazione) c.p. ricomprendono anche tutti quei comportamenti lesivi dell’onore di una persona che si realizzano attraverso le nuove tecnologie informatiche (facebook compreso).

Una delle prime sentenze emanate in Italia in tema di risarcimento danni per diffamazione compiuta a mezzo facebook è la n. 770 del 2 marzo 2010.

Il giudice, in tale ipotesi, ha condannato un giovane al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla persona per la lesione della reputazione e dell’onore.

Nel caso in cui vengano pubblicate frasi che ledono la reputazione del soggetto di cui si è creato il profilo falso, si realizza a tutti gli effetti reato di diffamazione aggravata.

Come può essere denunciato un profilo falso?

La prima cosa da fare è risalire all’ID utente, ossia un codice numerico identificativo.
Si tratta di un’operazione piuttosto semplice, che può essere compiuta anche dalla stessa persona che ha subìto la molestia.

Le speranze di non essere scoperti sono veramente poche in quanto risalire all’ID del computer dell’utente non è particolarmente difficoltoso.

Maggiori possibilità di evadere i controlli si hanno se la connessione avviene da un internet point, anche se generalmente vengono sempre richiesti i documenti d’identità per accedere in tali luoghi.

L’ID utente deve essere inviato, insieme al nickname del profilo falso, alla polizia postale la quale, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalla Procura, può attivarsi per risalire all’identità del molestatore tramite l’individuazione del suo indirizzo IP.

La denuncia non richiede tempi esageratamente lunghi e non è previsto alcun costo.

La polizia postale, una volta ottenuti l’ID utente ed il nickname, apre un fascicolo che trasmette alla procura della repubblica per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Gli strumenti previsti per segnalare un falso profilo sono essenzialmente due:

Una formale querela per chiedere la punizione del colpevole,

Un semplice esposto: serve essenzialmente a mettere al corrente della questione l’autorità preposta affinché questa possa dirimere la questione.

La querela si distingue dall’esposto per essere un atto più incisivo ed impegnativo. Fine essenziale della querela, infatti, è quella di autoproclamarsi vittima del reato e chiedere che si proceda punendo il colpevole.

Una volta presentata, la querela può comunque essere ritirata.
L’esposto, invece, è una mera segnalazione che il cittadino fa per mettere al corrente l’autorità giudiziaria di determinati fatti.

E’ possibile anche chiedere di conoscere, in via preventiva, il nominativo dell’autore del profilo falso, per poi decidere in un secondo momento se procedere tramite esposto o tramite querela.

L’azienda può creare un falso profilo per controllare i dipendenti?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro), la n. 10955 del 26 maggio 2015, ha giudicato legittima la condotta del datore di lavoro/azienda che ha creato un falso profilo facebook allo scopo di incastrare un dipendente.

L’azienda aveva adottato questo stratagemma per provare la propensione del lavoratore ad assentarsi dal posto di lavoro e per poter quindi arrivare al licenziamento.

Più in particolare, il capo del personale aveva creato un profilo femminile falso ed aveva inviato una richiesta d’amicizia ad un dipendente, dipendente che era preposto ad un macchinario e che una volta, per rispondere ad una telefonata, aveva abbandonato il macchinario stesso provocandone il blocco.

In seguito all’invio della richiesta d’amicizia proveniente dal profilo falso, era stato accertato come il dipendente si fosse collegato a lungo in orario lavorativo.

Per la suprema corte, in sintesi, sono leciti i controlli difensivi occulti che mirano a verificare comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa.

E’ ammesso, quindi, un comportamento difensivo da parte dell’azienda in quanto la creazione del profilo falso non mira a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, bensì a tutelare i beni del patrimonio aziendale.

Il controllo, in sintesi, è lecito ed ammesso in tutti quei casi in cui venga effettuato ex post, ossia dopo che sia già stata riscontrata in altri modi la negligenza del lavoratore.

La creazione del profilo falso su facebook non rappresenta una violazione del principio di correttezza nell’ambito del rapporto di lavoro.

 

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