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Danni Causati da Animali Domestici e Selvatici

Può capitare nella vita di tutti i giorni di avere un incidente più o meno importante con un animale, dato che gli animali fanno praticamente parte della nostra vita.

Per questo può accadere che nella vita di tutti i giorni si possa avere un danno causato da un animale. Tutto questo, naturalmente, fa scaturire delle domande circa la risarcibilità di detti danni: chi deve risarcire i danni causati da degli animali domestici e non?

Danno causato da animali: quando si ha diritto al risarcimento?

Dobbiamo quindi, nella nostra trattazione, distinguere il caso di danno da animali domestici ed invece i danni causati da animali selvatici. Di volta in volta, infatti, cambia anche il soggetto al quale si può richiedere il risarcimento dei danni.

Partiamo dal caso del danno causato da animale domestico.

danni causati da animali domestici o selvatici

 

Il danno causato da animale domestico

Secondo il Codice Civile, il proprietario di un animale ha l’obbligo di prevenire la possibilità che il proprio animale causi danni a terzi: laddove ciò non accada, egli è tenuto al risarcimento. In capo al proprietario dell’animale domestico, quindi, la legge pone un obbligo di controllo molto severo. E’ addirittura prescritto che il custode dell’animale risponde dei danni che l’anime causa in tutti i casi, tranne in due situazioni nelle quali può dimostrare che il danno si è verificato:

  1. nel momento in cui l’animale è stato smarrito oppure è scappato;
  2. per caso fortuito. Il caso fortuito è quella circostanze imprevedibile, che esce dalla sfera della possibilità di controllo umana e che quindi non può essere fatta oggetto di alcun tipo di prevenzione.

Se invece si subisce un danno da parte di un animale domestico, per addossare la responsabilità al proprietario sarà necessario dimostrare il nesso causale fra il danno ed il comportamento dell’animale (ad esempio: sono stato ferito perché il cane mi ha morso). E’ invece responsabilità e compito del proprietario e custode dell’animale dimostrare che non è a lui imputabile il fatto, perché non ha mancato in nessun modo all’obbligo di custodia. In pratica, però, la dimostrazione del fatto che il danno causato dall’animale domestico non sia imputabile al proprietario è molto ardua. Infatti in ben pochi e rari casi sarà invocabile il caso fortuito, che è un evento per sua natura raro a verificarsi. Questa severità della legge nel porre in capo al proprietario l’obbligo di custodia è volta a stimolare la responsabilità del padrone, affinché egli si adoperi ad eliminare ogni tipo di pericolo che il suo animale può costituire per terzi.

Solo per fare qualche esempio pratico: il padrone dell’animale, del cane per esempio, è tenuto a portarlo a passeggio con il guinzaglio, per evitare che il cane possa fuggire nel traffico o attaccare terzi. Per alcune razze di cani è previsto anche l’obbligo della museruola.

Oggi come oggi, inoltre, sono presenti molte polizze assicurative di vario tipo che permettono di tutelarsi dal danno causato da animali domestici.

Attenzione: il danno causato da un animale domestico non rileva solamente sotto il profilo risarcitorio, cioè per il fatto che il proprietario dell’animale che ha causato il danno, laddove non dimostri che è dovuto a caso fortuito, è tenuto a risarcire. Rileva anche nel senso che ci può essere una responsabilità penale per le lesioni causate da animali domestici. Per fare un classico esempio, pensiamo al cane che viene portato a passeggio senza museruola e che morda un passante, procurandogli delle lesioni personali. Non sarà certo impossibile, in questo caso, configurare a carico del proprietario dell’animale il reato di lesioni personali colpose.

Il danno causato da animali selvatici

Nel caso di danno causato da animali domestici, quindi, la responsabilità del fatto ricade nella maggioranza dei casi sul proprietario dell’animale che è gravato da un obbligo di custodia. Ma che pensare invece nei casi in cui il danno sia stato causato da animali selvatici?

Per quanto concerne la fauna selvatica, la soluzione del problema dei danni si pone diversamente.

Infatti in caso si verifichi un danno il risarcimento deve essere richiesto all’Ente che gestisce e controlla concretamente il territorio di riferimento. In generale, tale Ente è la Provincia. Però in riferimento ai danni causati dalla fauna selvatica, non si applica quella disciplina così rigorosa e severa che abbiamo visto applicarsi al proprietario dell’animale.

L’unico modo di addossare la responsabilità all’Ente che gestisce il territorio è quella di dimostrare che l’Ente stesso non è stato diligente nella gestione del problema.

Facciamo un esempio pratico: se un automobilista si trova improvvisamente in mezzo alla strada un cervo, il quale spaventato gli rovina la macchina, l’automobilista potrà far valere il danno nei confronti della Provincia (o comunque dell’Ente territoriale di riferimento) solo se dimostri che la Provincia stessa non abbia attuato al dovere di porre lungo la strada l’adeguata segnaletica per avvertire della presenza di animali selvatici. In ogni caso, anche il soggetto che lamenta il danno (nell’esempio concreto l’automobilista) dovrà  dimostrare di aver tenuto un comportamento prudente, per esempio alla guida.

Molte province hanno istituito dei fondi di garanzia per coloro che rimangono vittime di incidenti con animali selvatici, per dare loro un indennizzo che copra i danni.

Solitamente però bisogna attivarsi velocemente perché è possibile richiedere l’indennizzo, laddove previsto, solo agendo entro un certo termine.

Come chiedere il risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni deve essere proposto entro il termine tassativo di cinque anni dal giorno dell’avvenuto incidente.

La responsabilità grava sul soggetto proprietario: attenzione, anche se l’animale si trovava nella disponibilità di un’altra persona, il Codice specifica che la responsabilità grava su chi “se ne serva” (dell’animale), lasciando sottintendere che chi ottiene un beneficio economico o anche immateriale dall’animale sia responsabile del comportamento dello stesso.

Il proprietario, poi, potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti di chi abbia utilizzato l’animale se egli abbia omesso i doveri di sorveglianza.

Al danneggiato spetta la prova del nesso di causalità fra il comportamento dell’animale ed il danno.

Il padrone non può eccepire come “caso fortuito” un comportamento anomalo dell’animale (ad esempio l’animale che, pur essendo sempre stato tranquillo, un giorno di punto in bianco morda una persona).

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Un commento

  1. Ottimo articolo… complimenti

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