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Diritto all’oblio: Cos’è, quando è possibile e come ottenerlo

Diritto all’oblio

quando e come è possibile

In un’epoca come la nostra, dove il digitale e l’informatica fanno concretamente parte delle nostre vite, è molto importante saper gestire e tutelare correttamente la propria privacy e riservatezza online. Questo però non è semplice.

diritto all'oblio
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Internet è una jungla, e le informazioni che finiscono nel mondo virtuale si perdono spesso e volentieri online. Allo stesso modo, quando viene pubblicata una notizia che ci riguarda ed è di rilevanza nazionale o addirittura internazionale, come per esempio un fatto di cronaca, essa rimane online almeno tendenzialmente per sempre.

In alcuni casi, questo può avere delle conseguenze deleterie per la persona il cui nome rimane impresso online. Per questo molte persone si chiedono se sia possibile cancellare da internet le informazioni a loro riferite. Si parla in questo caso di “diritto all’oblio”, un concetto molto recente, come recente è anche internet.

Il diritto all’oblio è il diritto di ogni soggetto di richiedere che del materiale che lo riguarda venga rimosso da internet.

Questo diritto è stato recentemente sancito, con sentenza del 13 maggio del 2014, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ovviamente tale diritto è collegato anche al fatto che la permanenza online di determinate informazioni potrebbe ledere gli interessi di un soggetto o portare a conseguenze dannose, specie nei casi di cronaca.

Diritto all’oblio è quindi il diritto ad essere “dimenticati” dai motori di ricerca, e di avere così salva la propria reputazione.

Per parlare meglio di questo diritto, che è un campo ancora nuovo e nel quale la giurisprudenza si sta muovendo con cautela, bisogna partire dai presupposti.

I presupposti del diritto all’oblio

Come abbiamo detto, non tutti possono chiedere la cancellazione del materiale che li riguardi e che si trova online.

E’ necessario, per chiederne la cancellazione, che il fatto non abbia utilità per l’interesse pubblico, ovvero che si tratti di un fatto privato o di un fatto che ha perso ogni interesse nel pubblico. Solamente laddove si riconosca che un determinato fatto non possa più avere alcun significato per il pubblico, allora si potrà riconoscere il diritto alla riservatezza di quei soggetti che vi sono stati coinvolti.

Cosa dicono le norme europee?

La prima forma di regolamentazione che il diritto all’oblio ha avuto è stata a livello europeo.

Parliamo del regolamento 25 maggio 2016, una norma che ha stabilito che ognuno ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ritardo, facendone richiesta al titolare del trattamento.

A questo diritto corrisponde l’obbligo, per il titolare del trattamento dei dati, di cancellare i dati in questione.

Il diritto all’oblio deve inevitabilmente essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione, con il diritto alla pubblica informazione, oppure con la pubblicazione dovuta a motivi di interesse pubblico, storico, statistico, o per esercizio della difesa in sede di giudizio.

Come abbiamo detto, la tematica è recente ed il regolamento europeo non ha messo molta certezza nelle situazioni riferibili al diritto all’oblio. Così, buona parte della formulazione del fenomeno è improntata alle pronunce giurisprudenziali, che pure non sono sempre state molto coerenti fra di loro.

Una sentenza molto importante, che ha preceduto e senz’altro ispirato il regolamento Europeo, è quella del 13 maggio 2014 circa il fatto che il diritto all’oblio debba essere considerato prevalente rispetto all’interesse pubblico. Solamente in caso di un evidente interesse pubblico alla notizia, allora quest’ultimo potrà prevalere sul diritto alla riservatezza del singolo.

L’Italia ha recepito l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia con la sentenza del Tribunale di Roma, la numero 23771 del 2015.

In questa sentenza il giudice sosteneva che il diritto all’oblio è un corollario del diritto alla riservatezza, e quindi sanciva il diritto dei cittadini a veder rimuovere tutti i contenuti deleteri dalle pagine web.

La sentenza del Tribunale di Roma, una delle più importanti in tema di diritto all’oblio, individuava anche una serie di requisiti che dovevano essere presenti perché si potesse utilmente esercitare il diritto all’oblio.

Innanzitutto il fatto che si intende cancellare deve essere risalente nel tempo, non molto recente (evidentemente il Tribunale ricollega alla lontananza nel tempo dell’evento un minor pubblico interesse alla questione).

In secondo luogo, deve trattarsi di un tema sul quale l’interesse pubblico non è preminente. Infine, bisogna bilanciare il diritto all’oblio con il diritto di cronaca.

Richiedere a Google la cancellazione di dati

Una volta che abbiamo visto quale sia il principale orientamento giurisprudenziale in materia di diritto all’oblio, occorre anche vedere come si può concretamente chiedere a Google, il principale motore di ricerca del mondo, la cancellazione di dati che ci riguardino.

Google ha messo a disposizione degli utenti un apposito modulo, da compilare, con il quale è possibile richiedere la cancellazione dei dati che provochino effetti pregiudizievoli agli interessati.

Il modulo deve essere interamente compilato, e grande importanza rivestirà anche l’elencazione delle motivazioni sulla base delle quali si richiede la cancellazione dei dati e delle informazioni.

Infine, bisogna allegare un documento d’identità. Bisogna infine tenere presente che la cancellazione delle informazioni da Google non è per nulla scontata, e neppure automatica.

Inoltre, anche laddove Google accolga la richiesta di cancellare le informazioni, non è certo detto che altri motori di ricerca facciano lo stesso.

A conclusione della nostra analisi sul tema del diritto all’oblio, non resta che notare come tale diritto, sancito in via di diritto, sia ancora lontano dall’essere tutelato in via di fatto.

Il fatto che internet sia ancora in larga parte una realtà priva di uniforme e cogente regolamentazione, il fatto che i presupposti per accogliere o rigettare la richiesta di diritto all’oblio siano in gran parte rimessi alla discrezionalità del giudice, ed il fatto che le pronunce giudiziali in materia siano ancora scarse o frammentarie non fa che rende aleatorio e complicato il campo del diritto all’oblio.

E a fare le spese di questa incertezza sono proprio i consociati, con il fatto che il diritto all’oblio, sancito dal regolamento europeo, non è ancora davvero tutelato a livello nazionale e che non si sa mai se la propria richiesta verrà o meno accolta.

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