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Disturbo delle Occupazioni o Del Riposo delle Persone – art. 659 c.p.

Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, udienza 11/10/2016, sentenza n. 48315, depositata 16/11/2016  (Presidente: Di Nicola  – Relatore: Gai)

 

Massima

<< In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete >>

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Disturbo delle Occupazioni o Del Riposo delle Persone

art 659 codice penale

Dopo aver lungamente parlato di vicini rumorosi, in questo articolo vedremo nel dettaglio il reato di cui all’art. 659 codice penale.

Il caso

Il Tribunale di Napoli condannava A.M.Q. alla pena ritenuta di giustizia per il reato previsto e punito dall’articolo 659 del codice penale, ovvero “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”: secondo la prospettazione accusatoria interamente accolta dal giudicante, l’imputata era responsabile di aver disturbato il riposo dei vicini di casa poiché era sua abitudine quella di iniziare, alle prime ore della mattina, e precisamente intorno alle ore 6.00, le faccende domestiche, contestualmente accendendo la radio e mettendola ad altissimo volume, oltre quella di urlare con la figlia, in ciò impedendo il riposo delle persone abitanti nel vicinato.

Avverso la sentenza di condanna A.M.Q. ricorreva per Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all’articolo 659 del codice penale, avendo il Giudice di prime cure omesso di valutare se i rumori incriminati fossero effettivamente tali da disturbare la quiete pubblica ed il riposo delle persone, al contrario limitandosi a ritenerli di disturbo senza però alcun concreto riscontro probatorio in tal senso.

 

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

L’articolo 659 del codice penale al primo comma sanziona con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro <<Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici>>; al secondo comma è, invece, sanzionato con l’ammenda da euro 103 a euro 516 <<chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità>>.

Ora, la ratio della fattispecie contravvenzionale de qua è quella di tutelare il bene giuridico dell’ordine pubblico, chiaramente da intendersi nel caso di specie quale tranquillità pubblica e privata delle persone.

Sotto il profilo oggettivo, trattasi di un reato potenzialmente integrabile attraverso plurime e differenti condotte tipiche, in effetti ad essere incriminati sono: in primo luogo gli schiamazzi o i rumori; secondariamente l’abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche; infine, l’ultima condotta vietata è quella che si realizza suscitando o comunque  non impedendo gli strepiti di animali.

In ogni caso, tutte le condotte suddette, per quanto formalmente differenti, sono caratterizzate da un comune denominatore, pacificamente rappresentato dalla idoneità a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone.

In altre parole, il soggetto agente che realizzi una qualunque della condotte tipiche previste dalla norma, non sarà comunque penalmente perseguibile laddove attraverso la stessa non abbia effettivamente disturbato le occupazioni o il riposo delle persone, stante il necessario accertamento in concreto della potenziale lesività della propria condotta per le altre persone.

Infatti, il concetto di molestia contenuto nell’alveo della disposizione codicistica in argomento si riferisce evidentemente a condotte che siano per altri di fastidio, di disturbo, di turbamento della tranquillità e della quiete, pertanto produttive di un impatto negativo sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione di una persona.

Per ciò che concerne, poi, il differente profilo soggettivo, ovvero dell’elemento psicologico del reato, la contravvenzione in argomento può essere integrata sia dal dolo generico – rappresentato dalla volontà di porre in essere la condotta tipica nella consapevolezza della idoneità della stessa ad arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone – che dalla colpa – sussistente nel caso in cui il soggetto agente non utilizzi la normale diligenza e, pertanto, arrechi disturbo nei termini suddetti con la propria condotta, considerato che spetta a colui che esercita l’attività accertarsi del rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti, non potendosi riconoscere alcuna efficacia scusante all’assenza di volontà di recare disturbo.

La decisione della Corte di Cassazione

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di A.M.Q. .

In primis, afferma la Corte Regolatrice, il Giudice di merito ha adeguatamente motivato la sentenza relativamente al proprio convincimento circa la idoneità dei rumori realizzati dall’imputata a ledere il disturbo dei vicini di casa: va, infatti, a tal proposito chiarito come in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.

In effetti, precisano i Supremi Giudici, nel caso di specie l’espletamento di attività rumorose quali le faccende domestiche, l’utilizzo della radio ad alto volume ed i litigi con la figlia, il tutto alle 6 del mattino in una zona altamente popolata, non possono che essere condotte idonee ad impedire il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni delle persone.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire come per l’integrazione della fattispecie criminosa di cui all’articolo 659 del codice penale è indispensabile che, a prescindere dal livello dei rumori e del superamento del limite di normale tollerabilità, il frastuono segnalato abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da essere idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone; tale è la conclusione sicuramente più coerente con il dettato normativo, considerato che il bene giuridico tutelato non è la tranquillità del singolo soggetto che si lamenti della rumorosità prodotta da altri ma la quiete pubblica.

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