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Furti punibili a querela dell’offeso. – Art. 626 codice penale

Furti punibili a querela dell’offeso.

Art. 626 codice penale

 

Il testo della legge:

“Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a duecentosei euro, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.”

 

Descrizone del reato:

L’art. 626 del codice penale prevede tre ipotesi di reato collegate al furto: il furto d’uso, il furto lieve per bisogno e lo spigolamento abusivo.

Tutti e tre questi reati costituiscono un’ipotesi attenuta del reato di furto. Competente a giudicare su queste ipotesi di reato è il giudice di pace.

Il furto d’uso.

Abbiamo già visto che si configura il reato di furto allorquando qualcuno si impossessa ingiustamente della cosa altrui ledendo il diritto del precedente possessore.

Il furto d’uso si verifica quando questo spossessamento avviene per un uso solo momentaneo e quando, dopo l’uso momentaneo, la cosa viene restituita (o quando per caso fortuito o forza maggiore la cosa non può essere restituita ma vi era nel l’agente la volontà della restituzione).

La ratio della norma è quella di prevedere una pena più lieve per chi reintegra volontariamente nel possesso la persona spogliata.

Esempi di furto d’uso: il ladro che, per raggiungere una finestra, utilizza una scala trovata nel pianerottolo e che, dopo l’uso, la ripone nello stesso posto in cui si trovava.

Furto lieve per bisogno.

Questa ipotesi di reato si configura allorquando il furto avviene per indilazionabili e urgenti bisogni dovuti a circostanze non causate dall’agente. Circostanze che potrebbero causare danni seri alla persona dell’agente o di terzi.

Non vi rientra il furto del cleptomane.

Esempi di furto lieve per bisogno: la persona che sottrae attrezzi da lavoro per soccorrere terzi in difficoltà.

Lo spigolamento abusivo.

Questa fattispecie si configura quando si spigola, rastrella o raspolla il fondo altrui che lasciano residui di raccolto.

È necessario, dunque, che il raccolto sia stato già effettuato e che l’impossessamento avvenga su beni residui che il proprietario considera abbandonati.

 

Tutte le ipotesi sopra descritte sono procedibili a querela dell’offeso.

Competente a giudicare su questi reati è il giudice di pace.

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