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Il fenomeno del whisteblowing: aspetti positivi e negativi della nuova legge al vaglio del Parlamento

Il “whistleblower” (termine che deriva dalla frase « to blow the whistle », letteralmente « soffiare il fischietto »,) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, individua e segnala all’azienda una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare colleghi, clienti, terzi, o persino la stessa reputazione della società.
Il termine nasce nel 1958, quando apparve per la prima volta nel Mansfield News-Journal (Ohio); e deriva a sua volta dalla locuzione inglese Deep Throat che indicava l’informatore segreto che con le sue rivelazioni alla stampa diede origine allo scandalo Watergate.
La locuzione “soffiare il fischietto” è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama l’attenzione su attività non consentite o penalmente rilevanti, al fine che vengano eliminate.
Si tratta, pertanto, di un termine dalla connotazione positive, poiché delinea una figura garante della legalità, che pone se stessa anche al pericolo di subire ritorsioni: non a caso, nel 2002 la rivista TIME ha scelto tre whistleblower come persone dell’anno.
È questa la portata rivoluzionaria che sta attualmente assumendo il termine: il whistleblower non rappresenta più una “talpa”, una spia, ma una persona che agisce in buona fede, nell’interesse dell’azienda e quindi della comunità in  generale.

Il fenomeno del whisteblowing: aspetti positivi e negativi della nuova legge al vaglio del Parlamento

il fenomeno del whisteblowing

Il “whistleblowing”, quindi, è una modalità con cui si informa tempestivamente la società dove si presta la propria attività lavorativa della possibilità che vengano commesse eventuali (e varie) tipologie di rischio.
Tra queste ultime, in particolare, nella prassi vi si fanno rientrare pericoli sul luogo di lavoro, frodi al suo interno, false comunicazioni sociali, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, negligenze mediche, casi di corruzione o concussione ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, ecc.
In Italia, a differenza dei paesi esteri, tuttavia, nella maggior parte dei casi i lavoratori non esplicitano agli organi dirigenti i propri sospetti, non tanto per pigrizia quanto, invece, per paura di ritorsioni (o di licenziamenti).
Per il momento, nel nostro Paese esiste una disposizione denominata “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, di cui all’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“): tale articolo impedisce di rivelare l’identità del denunciante senza il suo consenso, salvo che ciò non sia assolutamente necessario per la difesa dell’incolpato.
In altre parole, se tale divieto viene trasgredito si avrà un addebito per responsabilità disciplinare in capo al lavoratore, generalmente da parte del Dipartimento della funzione pubblica, al quale sono comunicate, da parte dell’interessato o delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, le presunte azioni discriminatorie a suo carico.
La denuncia del whisteblower dovrà peraltro essere specifica e dettagliata: di conseguenza, oltre ad indicare i soggetti che hanno compiuto gli atti penalmente rilevanti, dovranno indicarsi anche altri elementi descrittivi dell’episodio (circostanze di tempo e luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato, eventuali soggetti o documenti che possano confermarli, ed più in generale ogni altra informazione utile a ricostruire la vicenda).
Tale disposizione, peraltro, manca di una chiara elencazione dei reati o irregolarità che costituiscono oggetto di segnalazione: viene solamente precisato che vi rientrano azioni od omissioni di natura penale o disciplinare, sia in forma tentata che consumata, le quali arrechino pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.
Se, come anzidetto, fino a poco tempo fa non esisteva alcuna normativa specifica relativa al fenomeno del whisteblowing, le cose parrebbero essere sul punto di cambiare.
Poco tempo fa alla Camera dei Deputati è stata approvata una  proposta di legge (elaborata dal Movimento 5 Stelle) sul whistleblowing, ma con alcuni emendamenti rispetto a quanto era previsto nella versione originaria: in particolare, è stata eliminata la disposizione che prevedeva un interessante premio per chi segnalava la possibile commissione di reati (era prevista l’assegnazione al denunciante di una quota pari al 15-30% della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti nei confronti del segnalato).
Sono, invece, state aggiunte alcune particolarità nel testo della legge, mediante specifici emendamenti: nello specifico, un primo aspetto essenziale della normativa riguarda la tutela non solo dei dipendenti pubblici (come originariamente previsto), ma anche dei dipendenti privati.
È stata poi introdotta una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30.000 euro per chi commette atti discriminatori nei confronti del segnalatore, compensata a sua volta dal licenziamento in tronco in caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia e diffamazione. Infine, è stato sancito il divieto di rivelare l’identità del whistleblower fino alla chiusura delle indagini preliminari.
Anche per quanto riguarda il settore pubblico sono state apportate alcune innovazioni: in particolare, per quanto rigurda la procedura di verifica dell’adozione della misura ritorsiva, è stata prevista la competenza dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che potrà applicare al responsabile, in caso di esito positivo dell’accertamento del pericolo di reato denunciato, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 5.000 ad un massimo di30.000 euro.
Anche nel settore pubblico permane il divieto di rivelare l’identità del whisteblower senza il suo consenso, anche nel caso in cui sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.
Infine, si è sostituita la figura del “Superiore gerarchico”, quale destinatario delle denunce, con il “Responsabile della prevenzione della corruzione”, che era stata recentemente introdotta dalla L. 190/2012, art. 1, comma 7.
In entrambe le situazioni (pubblica e privata) è in ogni caso prevista quella che è stata definita una “Clausola anti-calunnie“: se, cioè, si accerta l’infondatezza della comunicazione o la mala fede in chi l’ha segnalata, a suo carico si aprirà procedimento disciplinare e l’eventuale che potrà culminare, nei casi più gravi, nel licenziamento.
La riforma, tuttavia, presenta anche vari profili critici, come rilevato da Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, a Gianluca di Feo nel libro che hanno scritto insieme “ Il male italiano”.
Infatti, qualora il whisteblower «sveli un’ipotesi di reato noi siamo obbligati a rivolgerci alla procura. E nei processi penali la riservatezza non può esserci, perché nel nostro sistema garantista l’accusatore deve testimoniare».
Altro problema segnalato da Cantone  è quello per cui il whistleblower perde ogni tutela nel caso in cui «sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione.
Perché, in questo caso, è sufficiente una sentenza di primo grado? » Un ultimo profilo negativo è costituito dal sistema tecnologico: la menzionata proposta di legge stabilisce che l’Anac dovrà adottare delle apposite linee guida che specifichino le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.
«Le linee guida», in base al testo, «prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione».
Il problema nasce dal fatto che, nel sito dell’Anac è sì presente il link “segnalazione di illecito – whistleblower” che consente di accedere ad un modulo per denunciare all’Anac un episodio di corruzione, ma l’accesso a tale modulo non è protetto in alcun modo, mancando persino una mera connessione “https”, che fornisca quelle essenziali garanzie sulla sicurezza dei nostri dati.
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