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La procedura di bilancio vista dall’interno del Parlamento europeo

Nei paragrafi precedenti è stata trattata, in linea generale, la procedura di bilancio nel suo iter inter-istituzionale.

Ora verrà esaminato specificamente il ruolo del Parlamento europeo nella procedura di bilancio analizzando i passaggi e le prassi interne che portano alla sua adozione.

La procedura di bilancio vista dall’interno del Parlamento europeo

la procedura di bilancio vista dall'interno del parlamento europeo

E’ necessario innanzitutto fare una premessa: tutte le decisioni del Parlamento europeo, in tema di bilancio, vengono prese con i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono.

Una volta che il Consiglio invia al Parlamento la propria posizione sul progetto di bilancio, realizzato dalla Commissione i deputati esaminano il progetto di bilancio originario (come realizzato dalla Commissione), la posizione del Consiglio su di esso, il resoconto di tutte le decisioni e dei pareri espressi dai membri dello stesso e il progetto di decisione sui dodicesimi provvisori (se esistente).

Questa documentazione viene poi deferita alla commissione competente per materia ma tutte le altre commissioni, qualora lo desiderino, possono esprimere un proprio parere che deve essere trasmesso alla commissione competente entro il termine previamente stabilito dal Presidente del Parlamento europeo.

La prima fase, dunque, è quella dell’esame del progetto di bilancio.

In questa fase ogni deputato può proporre emendamenti al progetto di bilancio.

Tuttavia i progetti di emendamento devono necessariamente rispettare dei requisiti: provenire da un deputato del Parlamento europeo che fa una proposta per iscritto con il sostegno di almeno altri 40 deputai oppure da un gruppo politico o da una commissione.

Inoltre i progetti di emendamento devono indicare chiaramente a quale voce del progetto di bilancio si riferiscono, devono ovviamente ispirarsi ai principi di buona e corretta gestione finanziaria e devono essere necessariamente motivati.

Arbitro di tutta la procedura è il Presidente del Parlamento che scandisce i ritmi per la presentazione delle proposte di emendamento.

Una volta che la commissione competente per materia esamina il progetto di bilancio con gli emendamenti proposti esprime un suo parere e successivamente si procede alla votazione.

I progetti di emendamento che siano stati respinti dinnanzi alla commissione competente non possono essere portati alla votazione in Aula a meno che non lo richiedano per iscritto 40 deputati o una commissione differente nel termine fissato dal Presidente del Parlamento.

Tutte le voci del progetto di bilancio per le quali non siano stati proposti emendamenti si presumono approvati mentre quelle  emendate devono necessariamente essere sottoposte a votazione in Aula.

Per l’approvazione dei progetti di emendamento sono essenziali i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e le votazioni avvengono in tempi diversi su ogni progetto di emendamento, su ogni sezione del progetto di bilancio e sulle sue proposte di risoluzione.

Se, a seguito di questo iter, il progetto di bilancio viene emendato, tutte le modifiche apportate, le relative motivazioni e il processo verbale vengono tramessi al Consiglio e alla Commissione.

Qualora vengano approvati degli emendamenti il Presidente del Parlamento, sentito il Presidente del Consiglio, convoca immediatamente il Comitato di conciliazione.

Parlamento europeo e Consiglio hanno parità di numero di membri nella delegazione che parteciperà alle riunioni del Comitato di conciliazione.

I membri di questa delegazione sono membri della commissione per il bilancio o di altra commissione competente per materia e vengono eletti annualmente dai gruppi politici prima che il Parlamento prenda decisioni sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio.

Alla guida della delegazione vi è il Presidente del Parlamento che può delegare questo compito al Vicepresidente (se esperto in materie finanziarie) oppure al Presidente di una delle commissioni competenti per le questioni di bilancio.

Qualora in sede di Comitato di conciliazione si arriva ad una posizione comune sul progetto di bilancio, la questione è messa nell’ordine del giorno del Parlamento e deve essere discussa entro 14 giorni e ogni deputato avrà a disposizione la documentazione inerente il progetto comune raggiunto.

Successivamente si effettua una votazione unica su tutto il progetto comune e viene approvato a meno che la maggioranza dei voti lo respinga.

Approvato il progetto comune da parte del Parlamento è tuttavia possibile che venga respinto dal Consiglio.

In questo caso la commissione competente può dare un voto di conferma sugli emendamenti proposti dal Parlamento riguardo alla posizione del Consiglio.

Gli emendamenti vengono considerati confermati qualora vengano approvati dai 3/5 dei voti espressi dalla maggioranza  dei membri che compongono il Parlamento.

Qualora il Consiglio abbia adottato decisioni vincolanti  sulla maggiorazione di spese superiori ai dodicesimi provvisori, la commissione parlamentare competente può decidere di ridurle deliberando a maggioranza dei propri membri.

Quando tutto l’iter procedurale è portato a termine, il Presidente del Parlamento proclama l’adozione del bilancio e procede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.

Adottato il bilancio, il Parlamento affida il controllo sull’esecuzione del bilancio alle due commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio: in primis alla commissione per i bilanci e dopo alla CONT (commissione per il controllo sull’esecuzione del bilancio).

Il Parlamento esamina il buon andamento della procedura di esecuzione di bilancio e pone osservazioni prima di analizzare il progetto di bilancio dell’anno finanziario successivo e può chiedere alla commissione competente la risoluzione di eventuali problemi.

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