La responsabilità dell’albergatore è classificabile come responsabilità da cose in custodia?
Le cadute e gli scivoloni, assai frequenti in locali pubblici ed alberghi, rientrano indubbiamente nella generale categoria del danno da cose in custodia ex art 2051 c.c.
Tale norma prevede che ciascuno sia responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che non riesca a provare l’esistenza di un caso fortuito.
Si tratta di una norma che individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione della norma stessa, la sussistenza di un rapporto di custodia fra il responsabile e la cosa che ha cagionato il danno, non rilevando la colpa del custode.
Per custode si intende il soggetto che vanta sulla cosa un potere di fatto che gli consente di intervenire in caso di pericolo.
Custode, e di conseguenza responsabile del danno, è il soggetto che si trova in condizione di poter controllare i rischi inerenti alla cosa e di intervenire per impedire il verificarsi di pregiudizi in capo a terzi.
Alla luce di tale definizione, è possibile affermare che custode è anche il gestore di un albergo.
Ai fini dell’applicazione dell’art 2051 c.c. è sufficiente l’esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, nel senso che il danno deve essere una diretta conseguenza della natura pericolosa del bene o del comportamento omissivo del custode in fatto di prevenzione dei rischi verso terzi.
Risarcimento danni per caduta in albergo
Su chi ricade l’onere della prova?
Ai fini della configurabilità della responsabilità di cui all’art 2051 c.c., è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso stesso.
Il gestore dell’albergo, da parte sua, ha la possibilità di liberarsi dalla responsabilità (in tutto o in parte) provando il verificarsi del caso fortuito, ossia di un evento estraneo tanto alla cosa custodita quanto alla condotta del custode stesso.
Deve trattarsi di un evento oggettivamente imprevedibile e non evitabile neanche adottando ragionevoli misure di sicurezza a priori.
Il caso fortuito può essere determinato sia da un evento naturale sia da un fatto di un terzo o addirittura dello stesso danneggiato, essendo necessario però che il fatto di tali soggetti sia la causa esclusiva del danno.
A titolo di esempio, il fatto di un terzo potrebbe consistere nella caduta dovuta ad una buccia di banana gettata da terzi su uno scalino.
Fatto del danneggiato, invece, si può realizzare qualora il cliente, arrampicandosi imprudentemente sulla ringhiera, cade nel vano scale.
In definitiva, per provare l’esistenza di un caso fortuito è necessario, per il gestore dell’albergo, dimostrare di aver rispettato, con la diligenza richiesta, tutte le regole previste per la gestione di una determinata cosa.
Il caso fortuito si ritiene provato se, nonostante l’osservanza delle regole esistenti, il danno si è comunque verificato.
La responsabilità grava sull’albergatore anche in caso di cliente distratto?
Secondo gli orientamenti più recenti, si ritiene che possa costituire ipotesi di caso fortuito anche la condotta distratta del cliente.
Ciò implica che il risarcimento debba essere negato in tutti i casi in cui il pericolo sia facilmente visibile o comunque prevedibile.
La disattenzione e la superficialità del cliente possono quindi determinare un concorso di colpa o, nei casi più eclatanti, la definitiva esclusione della responsabilità dell’albergatore/custode.
Quanto più la situazione di pericolo è prevedibile e superabile mediante l’adozione della normale diligenza, tanto più la responsabilità della caduta è imputabile esclusivamente al cliente.
Quali sono le tipologie di danno derivanti da caduta in albergo?
Con sentenza n. 14241 del 2011, il Tribunale di Roma ha riconosciuto il danno esistenziale ad un villeggiante che era stato costretto ad interrompere la propria vacanza in conseguenza ad una caduta accidentale avvenuta a causa di una buca presente sul campo da tennis dell’albergo.
Oltre al danno biologico e morale, è stato riconosciuto anche un pregiudizio ulteriore, il danno esistenziale appunto, da intendersi come danno causato dall’impossibilità di continuare a svolgere determinate attività cui il danneggiato era dedito.
Nel caso di specie, è stata giudicata risarcibile l’impossibilità, per il turista, di continuare a godere della villeggiatura marittima in condizioni di buona salute e di praticare tutte le attività connesse.
Altro danno che deve essere riconosciuto in seguito a caduta è il cosiddetto danno da vacanza rovinata.
Si tratta di una tipologia di danno che non comporta necessariamente una perdita di carattere patrimoniale per il turista ma si sostanzia in una fonte di stress e di turbamento psicologico.
Il danno da vacanza rovinata consiste nel pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere in modo pieno della vacanza, la quale diviene piuttosto fonte di disagio psicofisico.
Nel danno da vacanza rovinata sono individuabili due voci di danno:
– Danno patrimoniale,
– Danno morale.
Il pregiudizio economico è quantificabile in una riduzione del prezzo dovuta al fatto che il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza nonché nelle spese mediche sostenute (sia nell’immediato sia in eventuali sedute di fisioterapia successive).
Il danno morale subito dal turista, invece, è più difficile da quantificare in quanto non è possibile fornire una prova dello stress sopportato o delle delusioni dovute allo svolgimento di una vacanza diversa da quella sperata.
Generalmente, quindi, il risarcimento del danno morale avviene in via equitativa.
Secondo alcuni orientamenti, il danno da vacanza rovinata non costituisce una fattispecie autonoma ma rientra nell’ambito del più generico danno esistenziale.
Quali sono le più frequenti ipotesi di caduta in albergo?
Fra i casi pratici sono numerosi gli eventi di clienti che, mentre fanno la doccia, scivolano in vasche da bagno sprovviste di maniglie di appoggio e di tappetini antiscivolo.
Si tratta di casi in cui è sufficiente, ai fini del risarcimento, provare il nesso di causalità fra la vasca da bagno in custodia e la caduta accidentale, senza che rilevi la pericolosità attuale o potenziale della cosa in custodia.
L’albergatore, in casi di questo tipo, avrebbe dovuto posizionare una maniglia di sostegno o un tappetino.
Mancando queste misure di obiettiva precauzione, è facile scivolare all’interno della vasca da bagno.
Salve Avvocato salve a tutti i lettori.
Utile la analisi.
La mia domanda: io italiana in vacanza volo+villaggio vacanze in Egitto, Mar Rosso. Tour Operator italiano: Proprieta’ del villaggio vacanze: societa’ egiziana.
Alla 2 sera su 7 previste salgo le scale della Hall per andare a consultare un libro nella biblioteca a disposizione del pubblico. Scendo con il libro nella mano sinistra, il corrimano sotto la mano destra come guida e sostegno, e a meta’ scala scivolo sii gradini di marmo lucido o e spigoloso PRIVI DI STRISCE ANTISCIVOLO e atterrando mi procuro distrazione del femore, contusioni, schiacciamento e poi colpo di frusta lungo la colonna, frattura del coccige, spasmi muscolari e contratture diffuse. Conseguenze anche parestesie arti superiori e inferiori.
Prognosi: 1 mese di risposo. Non lavorare. Non fare attivita lydico ricreative. Non dare sport. Ciambella x stare seduta. Costellazione di focolai di dolore. Stanchezza. Medicine. Esami.
Tutto il resort era privo fi antisdrucciolo. Bagni ericolosussimi pueni di barriere architettoniche e spigoli vivi in marmo.
Oltre al danno biologico diretto, danno da vacanza rovinata,danno morale, eccetera.
Posso chiedere il risarcimento dei danni ?
Che danni?
A chi ?
Che tipo di studio legale sa gestire cause tra italiani ed egiziani?
Al tour operator o alla proprieta e gestore della struttura?
Telecamera ha filmato la caduta.
Cosa mi consiglierebbe?
Saluti e grazie.