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Risarcimento danni per ritardo volo aereo

L’onere probatorio ricade sul passeggero o sul vettore?

Il diritto ad ottenere il risarcimento danni scaturisce al verificarsi di un ritardo prolungato, senza alcun bisogno che il passeggero fornisca prove di circostanze ulteriori.
Ciò che rileva è esclusivamente l’acquisto del biglietto del volo aereo che poi effettivamente ha subito il ritardo.

Sussiste presunzione circa la responsabilità del vettore, a meno che questi non riesca a dimostrare che il ritardo è dipeso da circostanze eccezionali (inevitabili pur adottando le dovute precauzioni).

Ma quali sono le circostanze eccezionali che escludono la responsabilità del vettore?

Risarcimento danni per ritardo volo aereo

risarcimento danni per ritardo volo aereo

L’art 5, comma 3, del Regolamento CE 261/04, con riferimento ai fatti eccezionali che determinano ritardo, intende eventi non previsti e non prevedibili con la normale diligenza.

La ricorrenza di tali fatti, tuttavia, non è sufficiente, essendo richiesto anche un requisito ulteriore, ossia l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il ritardo aereo.

Affinché si abbia prova liberatoria, in sintesi, è necessario che il vettore adduca elementi da cui si evince che lo stesso si è adoperato in ogni modo per scongiurare le conseguenze dannose.

L’onere probatorio posto a carico del vettore, come possiamo constatare, è di una certa consistenza, essendo necessario tutelare il passeggero come parte debole del contratto.

Quali sono le circostanze eccezionali che escludono la responsabilità del vettore?

In base alle elaborazioni giurisprudenziali, possiamo includere nell’elenco delle circostanze eccezionali le seguenti ipotesi:

– Un fatto naturale imprevedibile, quali circostanze metereologiche avverse,

Sciopero e/o eventi equiparati: per costituire causa di giustificazione, tali scioperi devono consistere in azioni di protesta poste in essere da altra azienda, diversa da quella che si sia resa responsabile del ritardo. Il vettore dovrà dimostrare di aver negoziato con le organizzazioni sindacali nel tentativo di scongiurare lo sciopero,

Eventi bellici che abbiano determinato la chiusura dello spazio aereo da parte delle autorità preposte,

Fatto del terzo: tale fatto potrebbe dipendere da problematiche relative alla gestione del traffico aereoportuale o da ritardi nella manutenzione dell’aereo che siano affidati ad una ditta esterna,

Problemi tecnici: in queste situazioni il vettore deve dimostrare, per non incorrere in alcuna responsabilità, l’impossibilità di rimediare prontamente al problema tecnico nonostante l’adozione di tutte le misure per evitarlo.

Oltre alle circostanze eccezionali elencate, altri eventi che escludono la responsabilità del vettore sono:

– Caso di passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico (esempio: dipendenti delle compagnie aeree o delle agenzie di viaggio),

– Voli operati da compagnie aeree non comunitarie con partenza da un Paese non comunitario ed arrivo in un aeroporto comunitario.

Come si misura l’indennizzo monetario che spetta al viaggiatore?

Nei casi in cui il volo abbia subito un ritardo superiore alle 3 ore, ogni passeggero ha diritto ad ottenere un indennizzo monetario che varia a seconda della distanza della tratta e che può essere ricompreso fra 250 e 600 euro.

Le diverse fasce di rimborso sono così previste dal Regolamento UE 261/2004:

– Euro 250,00 per le tratte pari o inferiori a 1500 Km,

– Euro 400,00 per tutte le distanze aeree intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutti i viaggi di lunghezza compresa tra 1500 e 3500 km,

– Euro 600,00 per tutte le altre tratte che non rientrano nei due punti precedenti.

Questi importi possono essere ridotti in misura pari al 50% se ai passeggeri viene data la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo, a condizione che quest’ultimo volo consenta al passeggero di giungere a destinazione ad un orario che non superi l’orario originario previsto di:

Due ore (per quanto riguarda le tratte inferiori 1500 Km),

Tre ore (per quanto riguarda le aree intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutte le altre comprese fra 1500 Km e 3500Km),

Quattro ore in tutti gli altri casi.

La compagnia aerea può corrispondere l’indennizzo dovuto in contanti, con assegni bancari o con buoni di viaggio o altri servizi.

Come fare richiesta di risarcimento danni per ritardo del volo?

Per effettuare la richiesta di risarcimento danni per ritardo, i viaggiatori hanno la possibilità di compilare un modulo europeo, il quale deve essere inviato tramite fax alla compagnia aerea responsabile del ritardo.

Purtroppo capita, nella maggior parte dei casi, che i tempi di attesa per ricevere una risposta siano eccessivamente lunghi o, addirittura, che le compagnie aeree non rispondano ai reclami.
Se la compagnia aerea non risponde al sollecito di indennizzo entro il termine di 6 settimane, il viaggiatore leso ha la possibilità di richiedere l’intervento dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), il quale rappresenta l’organo di vigilanza competente.

Naturalmente ogni passeggero, laddove lo ritenga opportuno, può anche avviare autonomamente eventuali azioni risarcitorie.

Il passeggero, per poter ricevere le forme di tutela che abbiamo visto, deve possedere un biglietto aereo ed una prenotazione confermata, oltre ad essersi presentato al check-in nei modi e nei tempi espressamente indicati dalla compagnia aerea (comunque non meno di 45 minuti prima dell’ora di partenza indicata).

In cosa consiste il diritto all’assistenza?

In caso di cancellazione del volo o di ritardo che si sia protratto per un tempo superiore a 2 ore, il vettore aereo deve prestare assistenza ai passeggeri che saranno costretti a partire in ritardo.

La compagnia aerea deve garantire, ai passeggeri lesi, pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa.

Se il ritardo si protrae per un tempo eccessivamente lungo, il vettore deve assicurare anche una congrua sistemazione dei passeggeri in albergo per una o più notti.

Anche i costi del trasferimento dall’aeroporto all’albergo dovranno ricadere sulla compagnia aerea.

Il passeggero, inoltre, ha diritto ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi (via fax o via mail).

Il vettore aereo, nel garantire assistenza, deve prestare particolare attenzione alle esigenze dei viaggiatori con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori nonché a quelle dei minori non accompagnati.

Per il vettore, inoltre, sussiste un obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti in caso di ritardo della partenza del volo.

Tale obbligo d’informazione si realizza tramite affissione nella zona d’imbarco in modo chiaramente visibile per i passeggeri.

 

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