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DIRITTO DEL FIGLIO ADOTTATO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE IN CASO DI MORTE DELLA MADRE NATURALE

DIRITTO DEL FIGLIO ADOTTATO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE IN CASO DI MORTE DELLA MADRE NATURALE

 

La morte della madre naturale non può comportare il definitivo venir meno della speranza, per il figlio adottato, di conoscere le proprie origini biologiche.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 22838 del 9 novembre 2016, precisando che l’anonimato della madre non può protrarsi all’infinito.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una figlia adottiva, la quale aveva già provveduto ad attivare il procedimento d’interpello per conoscere le proprie origini, procedimento che non era andato a buon fine a causa della morte della madre naturale sopravvenuta nel corso dell’istruttoria.

La Corte d’Appello di Torino infatti aveva stabilito che il decesso della madre non fosse paragonabile alla volontà della stessa di revocare il diritto all’oblio e all’anonimato ed aveva previsto che la figlia adottiva dovesse aspettare il compimento dei cento anni (probabilmente irraggiungibile) prima di poter finalmente conoscere la propria identità.

La Cassazione ha respinto la decisione dei giudici piemontesi ed ha stabilito che, essendo la madre deceduta e quindi impossibilitata a manifestare la scelta di conservare o meno l’anonimato, la figlia adottiva possa accedere alle informazioni concernenti la madre stessa.

Portrait of mother with son (6-7)
Portrait of mother with son (6-7)

L’unico limite sussistente è che la figlia adottiva faccia un uso lecito delle informazioni così acquisite e che agisca nel pieno rispetto degli eventuali familiari presenti.

Infatti la sentenza precisa che, con la morte della madre, non si esaurisce ogni profilo di tutela dell’anonimato della stessa.

Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini deve essere controbilanciato dalla garanzia di protezione dell’identità sociale costruita dalla madre quando era ancora in vita e dalla salvaguardia del nucleo familiare (o di relazioni) eventualmente sorto.

Si tratta di una svolta decisiva per quanto riguarda i diritti dei figli adottivi.

Prima della pronuncia della sentenza in esame, infatti, la situazione era la seguente: il diritto all’oblio della madre biologica era garantito fino al compimento del venticinquesimo anno d’età del figlio.

Raggiunti i venticinque anni, il ragazzo poteva avviare l’istruttoria per conoscere le proprie origini biologiche.

A questo punto, la madre poteva scegliere di rendere nota la propria identità o di rimanere nell’anonimato.

Se optava per questa seconda scelta, la condizione di anonimato doveva protrarsi per cento anni dalla nascita del figlio, ragion per cui diveniva di fatto impossibile per il figlio, anche qualora fosse stato estremamente longevo, conoscere la vera identità della donna.

La ragione era da ricercarsi nella necessità di bilanciare due diritti contrapposti, entrambi diritti personalissimi e come tali intrasmissibili, ossia il diritto all’anonimato della madre ed il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

Si trattava, comunque, di un bilanciamento di interessi dai profili piuttosto incerti, che aveva dato adito anche al sollevamento di una questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale per i minorenni di Catanzaro nel dicembre 2012.

In quel caso il remittente aveva lamentato l’irrazionalità della prevalenza, fra tutti gli interessi in conflitto, di quello del genitore biologico all’anonimato, a discapito del diritto dell’adottato all’identità personale ed all’integrità psico-fisica.

La questione, inoltre, era stata oggetto di censure davanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Godelli c. Italia del 22 settembre 2012) ed alla Corte costituzionale (sent. Cost. 278/2013).

Tali censure si basavano sulla mancata previsione, da parte dell’ordinamento nazionale, di strumenti per indagare se la scelta della partoriente di rimanere anonima perdurasse nel tempo.

La Corte europea aveva ritenuto che l’ordinamento italiano violasse l’art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo perché non consentiva un’indagine circa la persistenza della volontà della madre di rimanere anonima.

A tal proposito, la Corte Costituzionale aveva cercato un equilibrio individuando la reversibilità dell’anonimato nella possibilità, per il figlio, di dare impulso alla procedura che consentiva di verificare la persistenza o meno della volontà di anonimato.

Si trattava di un passo avanti ma non prevedeva ancora alcuna garanzia per l’eventualità in cui la madre naturale fosse deceduta prima di pronunciare la propria volontà.

Sta proprio in questo, dunque, la grande portata innovativa della sentenza n. 22838 del novembre 2016, di cui abbiamo parlato all’inizio di tale articolo.

Nell’ottica del bilanciamento di interessi, il punto di svolta della sentenza in questione consiste nel vedere nel decesso della madre un affievolimento, se non addirittura una scomparsa, delle ragioni di protezione della donna.

Il diritto della madre all’anonimato si fonda sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento connesso alla più eterogenea gamma di situazioni personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica di entrambi.

Ma se la madre è deceduta, vengono meno tutte quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela.

Non può d’altra parte negarsi che i sentimenti legati alla onorabilità e reputazione sono soggetti ad una naturale evoluzione a cui il diritto non può sottrarsi.

Lo stigma sociale che poteva ricadere sulla memoria della madre deceduta che, trenta o quaranta anni fa, fosse risultata madre di un figlio non riconosciuto non trova corrispondenza nel pensiero attuale.

Le storie di figli abbandonati sono drammi antichi e moderni che percepiamo in maniera diversa e che cambiano con i mutamenti sociali.

Il miglioramento delle condizioni economiche, la contraccezione, l’interruzione volontaria della gravidanza, hanno progressivamente favorito la diminuzione del fenomeno e, di conseguenza, una maggiore attenzione verso il diritto all’identità personale del figlio.

Sempre in un’ottica di evoluzione delle relazioni sociali, poi, non è detto che apprendere l’esistenza di un parente sconosciuto debba per forza costituire un fatto negativo per gli eredi della donna deceduta, tanto più vista l’esclusione di qualsiasi conflitto patrimoniale.

Inoltre, sempre a garanzia degli eventuali eredi della donna deceduta, la Cassazione ha stabilito che il trattamento delle informazioni va eseguito <<senza cagionare danno, anche non patrimoniale, all’immagine, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati>>.

Il diritto all’oblio della donna che si sia trovata a compiere una scelta tanto dolorosa come quella di abbandonare il bambino appena partorito per darlo in adozione, in sintesi, non può costituire una barriera invalicabile né perdurare all’infinito.

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