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Risarcimento Danni per Caduta su Tombino

Come ottenere risarcimento danni per caduta su tombino

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  1. In quali casi è possibile ottenere il risarcimento danni per caduta su tombino?

Per poter richiedere il risarcimento dei danni derivanti da caduta su tombino, è necessario provare che la caduta stessa sia stata determinata esclusivamente da un’anomalia del manufatto.

E’ quanto emerge da una recente sentenza della Cassazione, la n. 13260 del 28 giugno 2016.

Nel caso in questione, una donna aveva agito in giudizio nei confronti di Telecom, proprietaria di un tombino, per una caduta in seguito alla quale aveva subito delle lesioni.

La donna sosteneva di esser caduta a causa della scarsa visibilità del tombino, il quale si trovava al di sotto del manto stradale (e non sul medesimo livello).

E’ importante constatare quanto il coperchio metallico del tombino risulti sfasato rispetto al livello del manto stradale. E’ generalmente preferibile che il tombino stesso risulti leggermente al di sotto del livello stradale (sia pur lievemente) proprio per evitare che possa costituire un’insidia per i pedoni.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna in quanto la stessa non aveva fornito alcuna prova del nesso causale esistente fra la caduta ed un’eventuale anomalia del tombino.

Secondo la Cassazione, cioè, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla donna non poteva essere accolta poiché l’art 2051 c.c. prevede che chi agisce in giudizio provi il nesso di causalità fra la cosa in custodia ed il danno subìto.

Non è sufficiente, in definitiva, provare l’esistenza del dislivello ma è necessario anche fornire una prova della dinamica dell’episodio, tenendo conto di vari fattori quali, ad esempio, l’attenzione del danneggiato.

Se il dislivello è evidente, infatti, il risarcimento viene negato perché la fonte del pericolo è facilmente visibile e la caduta può essere evitata usando la normale diligenza.

E’ quanto emerge da una recente sentenza della Corte d’Appello di Taranto, la quale ha stabilito che non debba esser corrisposto alcun risarcimento al pedone che cada su un tombino posto su un marciapiede da lui percorso molte volte.

Il principio applicato è quello previsto in generale per ogni caduta su buche stradali ossia quello in base al quale il pedone deve sempre camminare prestando attenzione, non potendo rivendicare alcun diritto al risarcimento quando la caduta può essere evitata.

La semplice distrazione del momento o una dimenticanza non possono giustificare la richiesta di risarcimento.

In conclusione, perché la responsabilità possa gravare sull’ente custode del tombino, è richiesta la sussistenza di una situazione di pericolo che l’utente medio non sia in grado di prevedere o evitare facendo uso della normale diligenza.

Quali condizioni devono sussistere, quindi, perché si abbia responsabilità della pubblica amministrazione e, di conseguenza, il diritto al risarcimento dei danni?

La pubblica amministrazione è ritenuta responsabile ex art 2043 c.c. in tutti quei casi in cui i danni riportati dai terzi siano riconducibili all’incuria della stessa.

Tipico esempio di incuria è il caso in cui venga omessa la segnalazione di un tombino lasciato incautamente aperto in una zona di passaggio pedonale.

 

 

 

 

 

 

  1. Come richiedere il risarcimento dei danni in seguito a caduta su tombino?

 

La possibilità di ottenere il risarcimento è strettamente collegata alla dimostrazione delle circostanze in cui la caduta è avvenuta.

E’ quindi opportuno, subito dopo l’evento, far constatare le condizioni del tombino e l’assenza di eventuali segnalazioni di pericolo alle autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre è sempre consigliabile, se vi è l’opportunità, scattare fotografie che attestino le condizioni del luogo in cui è avvenuta la caduta.

Sarà necessario poi recarsi al pronto soccorso per la certificazione del danno e dei giorni d’invalidità conseguenti all’infortunio.

La citazione di eventuali testimoni è raccomandabile, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata indicazione del teste non preclude la domanda di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento danni, corredata della documentazione così ottenuta, deve essere inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano alla ragioneria del comune in cui è avvenuta la caduta o all’ente proprietario del tombino.

 

  1. Quali requisiti devono sussistere per poter ottenere il risarcimento in caso di caduta su tombino?

 

Perché si possa procedere alla richiesta di risarcimento devono sussistere i seguenti requisiti:

  • Mancanza di un’adeguata segnalazione del tombino che rappresenta una vera e propria insidia stradale inevitabile con la normale diligenza,
  • Verificarsi della caduta per l’impossibilità di vedere l’insidia,
  • Nesso di causalità: la caduta deve essersi verificata esclusivamente a causa dell’insidia stradale e non per la presenza di altri fattori. Il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno che egli ha subìto. Sul convenuto, invece, ricade l’onere di dimostrare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo talmente imprevedibile da interrompere il nesso causale.

La prova del nesso causale è particolarmente complessa perché non può essere valutata tenendo conto soltanto delle condizioni del tombino, bensì è necessario tener conto anche del comportamento del danneggiato.

Ai fini della prova del nesso causale, infatti, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere inevitabile il danno.

  • Valutazione circa l’entità dei danni: deve sussistere un referto del pronto soccorso o del medico legale per stabilire a quanto ammontano effettivamente i danni.

 

 

 

 

  1. Su chi grava la responsabilità in caso di caduta su tombino?

 

La responsabilità per custodia, ex art 2051 c.c., si basa sulla sussistenza di un oggettivo rapporto di custodia fra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.

Il custode può sottrarsi a tale responsabilità soltanto provando il caso fortuito, ossia un fattore che non attiene ad un suo comportamento omissivo bensì ad un profilo causale dell’evento.

Non sussiste alcuna responsabilità del comune custode, ad esempio, quando l’evento sia da ascrivere direttamente alla condotta negligente del passante, il quale addirittura sarà tenuto al pagamento delle spese processuali.

Quest’ultimo, infatti, qualora il tombino, ad un generale controllo visivo, risulti malfermo e mobile, sarà tenuto ad usare la massima prudenza e ad evitare la prevedibile situazione di pericolo.

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