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Come ottenere Risarcimento Danni da Assicurazione

Come ottenere risarcimento danni da assicurazione

come ottenere risarcimento danni da assicurazione

 

  1. Che cosa si intende per “contratto di assicurazione”?

L’art 1882 c.c. definisce l’assicurazione come il contratto con cui l’assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato per i danni subiti da un sinistro (assicurazione contro i danni) o a pagare una rendita per il verificarsi di un determinato evento (assicurazione sulla vita).

Si tratta di un contratto aleatorio in quanto si basa su un elemento d’incertezza.

Con riferimento al contratto di assicurazione non rileva soltanto l’incertezza oggettiva dell’evento, ma anche l’incertezza soggettiva riferita ad entrambe le parti contraenti.

Elemento essenziale del contratto di assicurazione è la sussistenza di un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. Qualora l’assicurato non patisca alcun pregiudizio economico conseguente al verificarsi di un dato evento, il contratto è nullo.

Ciò, comunque, non significa che l’assicurato debba necessariamente essere il proprietario del bene assicurato, ma è sufficiente che egli possa vantare un qualsiasi altro diritto di godimento sul bene in questione (esempio: usufrutto).

Qualora l’interesse dell’assicurato verso il bene venga meno, si ha una cessazione anticipata del contratto stesso.

In materia di assicurazione risulta di fondamentale importanza il principio indennitario, in base al quale l’assicurato non può mai ricevere, a titolo di risarcimento, una somma superiore al valore del danno subito altrimenti si realizzerebbe un vero e proprio arricchimento ingiustificato.

 

  1. Come si stabilisce il valore della cosa assicurata?

 

Nel momento dell’accertamento del danno, non si può attribuire alla cosa deteriorata un valore superiore rispetto a quello che aveva nel momento in cui si è verificato l’incidente.

Tuttavia è possibile anche stabilire il valore della cosa nello stesso momento in cui viene stipulato il contratto a condizione che la stima sia accettata per iscritto da entrambe le parti.

Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda l’assicurazione dei prodotti del suolo in quanto il loro valore è quello che avrebbero avuto se avessero raggiunto la maturazione.

L’assicurazione non è valida qualora sussista dolo da parte dell’assicurato, il quale abbia intenzionalmente esagerato il valore della cosa per trarne un irragionevole profitto.

In questo caso l’onere della prova circa la sussistenza del dolo spetta all’assicuratore, il quale deve dichiarare al contraente che intende esercitare l’impugnazione entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’inesattezza.

Se si dovesse verificare un sinistro prima del decorso di questo termine, l’assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata.

I criteri per stabilire il valore della cosa assicurata cambiano a seconda del tipo di assicurazione che venga stipulata: nel caso di assicurazione contro i danni, l’indennizzo che l’assicuratore deve corrispondere all’assicurato non può mai superare il valore del danno effettivamente subito da quest’ultimo.

Nel caso di assicurazione sulla vita, l’assicuratore si impegna a corrispondere una certa somma all’assicurato qualora si verifichi un evento relativo alla sua vita.

Nel caso di assicurazione a favore di terzo, l’assicurato designa un beneficiario al quale l’assicuratore dovrà pagare l’indennità in caso di morte dell’assicurato stesso. Generalmente il beneficiario è un congiunto dell’assicurato che egli intende proteggere economicamente in caso di sua prematura scomparsa.

Nell’assicurazione sulla vita di un terzo, la prestazione dell’assicuratore è dovuta all’assicurato in seguito alla morte di un soggetto terzo, il quale abbia regolarmente prestato il proprio consenso al contratto.

 

  1. E’ possibile assicurare lo stesso rischio presso più assicuratori?

 

E’ consentito assicurare il medesimo rischio presso più assicuratori. Questa possibilità è direttamente contemplata dall’art 1910 c.c. che disciplina l’ipotesi in cui, per lo stesso rischio assicurativo, vengano contratte dalla stessa persona più assicurazioni separatamente.

L’assicurato deve avvisare ciascun assicuratore circa le altre assicurazioni concluse.

Se omette di farlo con dolo, il diritto all’indennità viene meno.

Altro onere che grava sull’assicurato è, nel caso in cui si verifichi il sinistro, quello di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Nella pratica si verifica frequentemente il caso in cui l’assicurato stipula una polizza con un assicuratore con un determinato massimale ed un’ulteriore polizza con altro massimale. La seconda polizza, cioè, opera oltre il massimale assicurato dalla prima polizza.

L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che abbia adempiuto al proprio pagamento ha diritto di regresso verso gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

 

  1. Come avviene la procedura di risarcimento?

 

Per i sinistri che abbiano provocato solo danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.

Entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato un’offerta per il risarcimento o, qualora non lo ritenga opportuno, a comunicare le ragioni alla base del rigetto.

Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 nei casi in cui la denuncia sia stata sottoscritta da entrambi i soggetti coinvolti dal sinistro.

La richiesta di risarcimento deve contenere l’indicazione delle generalità degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. Deve inoltre essere accompagnata dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato ed al suo reddito.

I passaggi da effettuare per ottenere la copertura assicurativa sono diversi a seconda che ci si trovi nell’ambito di un’assicurazione contro i danni (assicurazione che copre i danni che l’assicurato subisce da terzi o per effetto di particolari eventi naturali previsti nella polizza) o nell’ambito di un’assicurazione che tutela la responsabilità civile verso i terzi (assicurazione che copre i danni che l’assicurato causa ai terzi).

Nel primo caso è necessario verificare se l’evento realizzatosi rientra nelle previsioni della copertura assicurativa.

La procedura è diversa nell’ipotesi in cui l’assicurato voglia invocare la copertura assicurativa nei casi di responsabilità civile verso terzi (esempio: polizze studiate per soggetti, quali medici o commercialisti, che operano in contesti molto rischiosi).

In questo caso spetta al terzo danneggiato la richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato.

E’ un preciso onere del terzo quello di eseguire la cosiddetta denuncia di sinistro.

Una volta ricevuta la denuncia, la compagnia assicuratrice comunicherà all’assicurato se ritiene che l’evento rientri nella copertura di polizza o meno.

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