Risarcimento danni per telefono e ADSL che non funzionano
Come si ottiene l’indennizzo automatico?
L’Autorità garante delle comunicazioni prevede, per talune tipologie di disservizio, un obbligo, in capo alla compagnia telefonica, di corrispondere in maniera automatica un indennizzo.
Le tipologie di disservizio per cui è prevista tale tipologia di indennizzo sono: il ritardo nell’attivazione dei servizi richiesti, la sospensione ingiustificata dei servizi stessi e l’omessa o ritardata portabilità del numero.
L’unica incombenza che dovrebbe gravare sull’utente è quella di segnalare il disservizio.
A tale segnalazione dovrebbe seguire un automatico accredito nella prima fattura utile.
Si tratta di una novità introdotta nel 2012, grazie alla quale gli utenti possono vedersi riconoscere il diritto all’indennizzo senza dover necessariamente ricorrere al giudice di pace o alla giustizia ordinaria.
Prima del 2012, i singoli indennizzi erano determinati dalle singole compagnie telefoniche, con la conseguenza che, per il medesimo disservizio, potevano essere riconosciuti indennizzi differenti a seconda della compagnia di riferimento.
Attualmente, invece, sussiste un criterio univoco di calcolo per determinare l’indennizzo dovuto, così da evitare il rischio che la somma possa essere inadeguata al risarcimento del pregiudizio subìto.
Il cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del costo di abbonamento mensile corrisposto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Come deve essere segnalato il disservizio?
Generalmente il primo contatto fra il cliente ed il gestore avviene per via telefonica.
Si tratta del primo passo, ossia il momento in cui l’utente chiede spiegazioni circa il disservizio riscontrato.
Può essere che tutto si risolva nel giro di poco tempo e che non sia necessario procedere ulteriormente.
Dal momento in cui viene effettuata la segnalazione, infatti, Telecom (così come la maggior parte delle altre compagnie) si impegna a riparare il guasto entro i 2 giorni lavorativi successivi, sempre che il disservizio non sia direttamente imputabile al cliente.
Se il disservizio, tuttavia, si protrae, è preferibile adottare una forma di reclamo più formale, quale fax, mail o posta raccomandata.
Se la compagnia continua a non risolvere il malfunzionamento per un periodo di 5 giorni lavorativi, il cliente, oltre a sollecitare la compagnia stessa, ha la facoltà di avviare una procedura presso l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) per chiedere un eventuale risarcimento danni.
Come funziona la procedura presso l’Autorità garante delle comunicazioni?
Per avviare la procedura presso l’AGCOM non è necessaria la presenza di un avvocato.
L’utente, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell’ausilio di un’associazione per i diritti dei consumatori.
La procedura presso l’AGCOM si apre con un tentativo di conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione non dà i risultati sperati, l’AGCOM dispone il risarcimento dei danni dovuti nonché lo storno delle somme ingiustamente pagate per un servizio di cui l’utente non ha usufruito.
La stessa AGCOM, inoltre, ha predisposto uno strumento web, il cosiddetto Ne.Me.Sys, che può essere scaricato direttamente dal sito web dell’associazione e che consente di verificare l’effettiva velocità media della propria linea ADSL.
Solo nel caso in cui la velocità media così rilevata non coincida con quella dichiarata dal gestore, l’utente può procedere con la formulazione di una denuncia.
Come viene risarcito il danno morale derivante da disservizi telefonici?
Il consumatore ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni qualora la compagnia telefonica abbia posto in essere una condotta connotata da assoluta malafede.
Tale malafede può consistere, ad esempio, in un ritardo nel trasloco della linea telefonica che si protragga per oltre 6 mesi dalla richiesta, nell’invio di fatture per servizi di cui l’utente non usufruisce, nell’ingiustificata interruzione del servizio e nel mancato riallacciamento della linea telefonica per un tempo superiore a 30 giorni.
All’utente deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa del disagio e dello stress conseguenti all’inesatto adempimento delle prestazioni promesse.
Varie sentenze confermano che al consumatore, oltre ai danni patrimoniali, debba essere risarcito appunto anche il danno esistenziale consistente in uno stato psico-fisico di frustrazione.
A titolo di esempio possiamo menzionare una pronuncia del Giudice di Pace di Salerno del 12 maggio 2015. Questo ha ritenuto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale cagionato all’utente.
Nel caso di specie era evidente l’illegittimità del comportamento del gestore.
Era evidente, infatti, il forte peggioramento della qualità dell’esistenza del soggetto, il quale era dovuto all’ansia ed ai disagi provati per l’impossibilità di fruire della linea telefonica.
Come avviene il risarcimento nel caso in cui sia interrotta la linea telefonica di uno studio professionale?
L’interruzione improvvisa della linea telefonica utilizzata in ambito professionale arreca danni e disagi tali da giustificare un congruo risarcimento danni.
La sospensione del servizio, in assenza di un congruo preavviso, è affetta da illiceità.
Infatti, soprattutto in ragione dell’uso professionale che si fa della linea telefonica, è da ritenersi che un’interruzione improvvisa della linea stessa provochi inevitabilmente notevoli disagi e danni.
In particolare, il lucro cessante è identificabile nella perdita di clientela dovuta all’impossibilità di ricevere chiamate (o prenotazioni) mediante l’uso del telefono.
Il danno emergente, invece, si sostanzia essenzialmente nelle spese da sostenere per la divulgazione del nuovo recapito telefonico.
L’indennizzo deve essere corrisposto anche in caso di funzionamento “a singhiozzo” della linea telefonica?
Se la linea del telefono o la connessione ad internet funzionano in maniera intermittente, non sussiste il diritto al risarcimento del danno.
Infatti, se dai tabulati telefonici risulta che le comunicazioni telefoniche, pur con qualche difficoltà, sono proseguite sia in entrata sia in uscita anche dopo la segnalazione del guasto, non è possibile ottenere alcun risarcimento.
In questi casi è praticamente impossibile, per l’utente, dimostrare il danno in quanto la compagnia telefonica ha, da parte sua, tabulati che dimostrano le avvenute chiamate e/o connessioni internet.
L’inconveniente, consistente in una frequente caduta della linea, non giustifica il risarcimento.
A tal proposito possiamo menzionare la sentenza n. 7444 della Corte di Cassazione del 14 aprile 2015, attraverso cui i giudici hanno affermato che, se il guasto non impedisce le comunicazioni telefoniche in entrata e in uscita, come certificato anche dai tabulati, manca la prova del disservizio e del conseguente danno.
Nel caso di specie era emerso che la linea telefonica di uno studio legale era stata utilizzata con continuità anche successivamente alla denuncia del guasto.
Salve,io ho inviato vari reclami a Telecom per il disservizio della mia linea telefonica ma senza mai avere risposta.
Essendo stata interrotta una linea telefonica di uno studio professionale, ho richiesto il risarcimento del danno grazie a , un’associazione che mi ha assistito gratuitamente. Ve la consiglio